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Condizioni Generali. I (Ambito di applicazione) 1)Le seguenti condizioni contrattuali si applicano,
in deroga alla Convenzione di Vienna sulla vendita Internazionale del
11 Aprile 1980, a tutti quei contratti in cui le parti contraenti abbiano
la loro sede d’affari in Stati diversi ed effettuino specifico richiamo
alle stesse mediante la dizione “Condizioni Generali del Contratto Europeo
per Granoturco ” o similari. Qualora le parti contraenti appartengano
tutte ad un unico Stato facente parte della Comunità Europea, le presenti
condizioni contrattuali si applicano a tutti quei contratti in cui le
parti contraenti effettuino specifico richiamo alle stesse mediante la
dizione “Condizioni Generali del Contratto Europeo per Granoturco ” o
similari e costituiscono ad ogni effetto, salvo diversa volontà manifestata
nelle forme consentite dalla normativa nazionale, condizioni generali
di contratto. II (Formazione del Contratto) 2)Una proposta contrattuale può essere considerata
vera e propria offerta contrattuale qualora essa sia sufficientemente
precisa, e contenga cioè l’indicazione dei beni, la fissazione implicita
o esplicita del prezzo e delle quantità contrattuali. La proposta incompleta
o che contenga l’indicazione “Invito a offrire” o similari, non vincola
il proponente. 3)La proposta produce effetto quando giunge al destinatario.
Anche se irrevocabile la proposta può essere ritirata qualora il ritiro
giunga al destinatario prima o contestualmente alla proposta stessa. 4)L’accettazione deve essere conforme alla proposta.
Una risposta che contenga modifiche, anche non essenziali, vale come nuova
proposta e deve a sua volta essere accettata colle modifiche apportate,
dal primo proponente. 5)La proposta contenente gli elementi essenziali del
contratto e la dizione “Condizioni Generali del Contratto Europeo per
Granoturco ”, qualora sia accettata, determina l’integrale accettazione
delle clausole contrattuali ivi contenute. 6)Costituisce requisito di validità del contratto la
sottoscrizione sia della proposta che dell’accettazione da parte del Compratore,
del Venditore e, nell’ipotesi che il contratto sia concluso grazie all’attività
del Mediatore, dello stesso Mediatore. E’ ritenuta valida la firma telematica,
qualora lo scambio dei consensi avvenga a mezzo di canali informatici
o telematici o similari. Proposta ed accettazione, debitamente sottoscritte,
possono essere scambiate anche a mezzo fax, o su fogli separati. III (Legge Applicabile) 7)Al presente contratto non si applicano gli usi di
qualunque natura, anche se comunemente accettati nella prassi del commercio
internazionale o gli usi comunque adottati dalle parti nell’ambito dei
loro rapporti internazionali. Qualora i contraenti siano di diversa nazionalità
il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della
Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, sarà regolato in ogni sua parte
dalla legge Francese. Qualora tutti i contraenti siano della stessa nazionalità,
la legge applicabile sarà, in deroga a quanto precedentemente stabilito,
la legge nazionale comune. IV (Oggetto - Qualità) Capo 1 Determinazione della Qualità. 8)Il presente contratto ha per oggetto la compravendita
di granoturco essiccato o da essiccarsi. 9)In mancanza di diversa pattuizione e salvo l’inserimento
di clausole specifiche, in ordine all’umidità del prodotto, per granoturco
essiccato si intende il prodotto sottoposto a procedura naturale o artificiale
di essiccazione, avente un tenore di umidità non superiore al 15%; per
granoturco da essiccarsi si intende il prodotto della raccolta che abbia
un tenore di umidità di base pari al 25%. In mancanza di diversa pattuizione
e salvo l’inserimento delle clausole particolari di cui all’art. 10, il
granoturco deve essere di qualità buona, nel rispetto della media dell’annata
nel luogo di produzione. 10)Per condizionamento s’intende il complesso di tutte
le caratteristiche di aspetto, consistenza e stato di conservazione, dipendenti
dal modo in cui la merce viene raccolta, conservata e consegnata. All’uopo
si specifica che i seguenti termini, o comunque termini equivalenti nella
lingua utilizzata per la stipula del presente contratto, hanno il seguente
significato: a)per “sana” si intende la merce ineccepibile in tutte le
sue caratteristiche; b)per “leale” si intende la merce che non ha subito
manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte vizi e difetti;
c)per “mercantile” si intende la merce che non abbia difetti speciali
che impediscano di classificarla nella media dei prodotti dell’annata,
avuto riguardo alla provenienza del prodotto; d)per “stagionata” si intende
la merce che abbia un grado di umidità non superiore a quanto comporti
la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata;
e)per “secco”, s’intende quel cereale scorrevole alla mano che dà la risonanza
tipica della propria specie. 11)E’ in facoltà delle parti, in ordine alla qualità
del prodotto, inserire nelle condizioni particolari le seguenti clausole,
che prevalgono, in tale ipotesi, rispetto alla norma generale di cui all’art.
9. A)Clausola F.A.Q. (Qualità buona media). La clausola comporta che la
merce debba essere di qualità buona media rispetto all’annata del luogo
di produzione. B)Clausola “Tale e Quale”. La clausola prescrive che il
venditore è tenuto a caricare la merce in buono stato ma non risponde
delle successive alterazioni di qualsiasi natura che potessero sopravvenire
durante il viaggio. Il compratore deve quindi ricevere la merce così come
si trova all’arrivo, qualunque sia il suo condizionamento, senza che il
venditore sia tenuto ad accordare alcun abbuono; C)Clausola “Salvo Visita”.
La clausola prescrive che il compratore debba visitare la partita entro
quattro giorni lavorativi successivi alla consegna del buono di visita.
Trascorso tale termine, la merce si considera come regolarmente visitata
ed accettata. D) Clausola “Merce Vista e Gradita”. La clausola prescrive
che nessuna eccezione può essere fatta dal compratore sulla qualità o
sul condizionamento quando la merce consegnata provenga dalla partita
da esso visitata e gradita. E)Clausola “senza abbuoni”.
La clausola prescrive che qualora il granoturco abbia un tenore
di umidità o condizionamento diverso rispetto al pattuito rimanga in facoltà
del compratore di rifiutare la merce, senza applicare alcun abbuono sul
prezzo. In tale caso è in facoltà del compratore richiedere la risoluzione
del contratto. F) Clausole “tassativo”, “massimo” o “non superiore a”.
Qualora le parti pattuiscano che il granoturco abbia un tenore di umidità
specificato, con la clausola “tassativo” o “massimo” o “non superiore
a”, la tolleranza massima è dello 0,10. In ipotesi di superamento dei
limiti concordati, è in facoltà del compratore rifiutare la merce e richiedere
la risoluzione del contratto. Capo 2 Della vendita su campione. 12)Le parti hanno facoltà di effettuare la compravendita
su campione. In tale ipotesi, salvo diversa pattuizione, s’intende che
il campione deve servire come esclusivo termine di paragone per la qualità
della merce, ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore
il diritto alla risoluzione del contratto. L’indicazione “vendita su campione
o similari” vale ad ogni effetto quale vendita su campione reale. La clausola
“Campione tipo” determina che la merce venduta debba corrispondere alle
caratteristiche essenziali contrattate, salva la tolleranza di differenze
qualitative non superiori allo 0,50. La clausola “denominazione o caratteristiche”
o similari comporta che la merce venduta debba essere conforme alle generali
caratteristiche convenute. Nella vendita su campione i campioni devono
essere sigillati colle modalità indicate nell’art. 15). In difetto fa
fede il campione a mani del mediatore. V (Esecuzione contrattuale) Capo 1 Rifiuto della merce. 13)La merce consegnata, salvo i casi seguenti, non
può essere rifiutata dal compratore. Il compratore può rifiutare la merce
nelle seguenti tassative ipotesi: a)nel caso la compravendita abbia per
oggetto granoturco secco, salva la diversa pattuizione o l’inserimento
di clausole difformi, il tenore di umidità del granturco consegnato sia
superiore al 16,00%; b) nel caso la compravendita abbia per oggetto granoturco
da essiccare, salva la diversa pattuizione o l’inserimento di clausole
difformi, il tenore di umidità base del granturco consegnato sia superiore
al 35,00%. In tale ipotesi il venditore ha facoltà di campionare, in contraddittorio
con il compratore, il granoturco consegnato. Il compratore qualora il
venditore dichiari di avvalersi della facoltà di campionamento, non può
rifiutarsi ad effettuare il campionamento in contraddittorio. Qualora
il compratore si opponga al campionamento, il rifiuto della merce si considera
illegittimo. Qualora il venditore non dichiari di volersi avvalere della
facoltà di campionamento, nelle forme prescritte, il rifiuto si considera
legittimo. Capo 2 Procedura di Campionamento. Analisi e Contro Analisi. 14) I campioni si effettuano nel luogo di consegna,
o nel luogo concordato dalle parti all’atto della consegna medesima, in
contraddittorio tra compratore e venditore o fra il soggetto che riceve
la merce (per conto o in vece del compratore) e il soggetto che consegna
la merce (in vece o per conto del venditore). La sottoscrizione del presente
contratto determina, ad ogni effetto di legge, l’attribuzione di valido
mandato a colui che riceve la merce e a colui che consegna la merce (sia
esso vettore, spedizioniere o quant’altro), in ordine alle operazioni
di campionamento, da parte rispettivamente di compratore e venditore.
15) Il campionamento della merce si effettua mediante
prelevamento di due campioni sigillati, per ogni singolo ricevimento.
I campioni debbono essere confezionati in contenitori ermetici, rigidi,
di vetro o di plastica, debbono essere sigillati con idonei mezzi o strumenti
anti alterazione, e con peso netto di almeno 700 grammi. Allegati ai campioni
verranno stipulati due moduli, sottoscritti dalle parti nei quali si darà
atto: a)delle operazioni di campionamento, (data, luogo e ora) e delle
persone presenti; b)delle reciproche contestazioni concernenti il rifiuto.
I campioni così confezionati vengono trattenuti uno per ciascuno da compratore
e venditore. 16)Si considera competente ad effettuare le analisi
qualsivoglia laboratorio di analisi specializzato, con sede nella Comunità
Europea, che venga designato tale nel contratto dalle parti. In difetto
di designazione, sarà competente il Laboratorio di Analisi presente nella
Borsa Merci con sede nella Comunità Europea del luogo di conclusione del
contratto. 17)Il compratore dovrà consegnare il campione al laboratorio,
entro gg. 3 dal campionamento. La consegna del campione artefatto o alterato
determinerà decadenza della parte consegnante dalle contestazioni allegate
al campione e pertanto si riterrà valida la contestazione della parte
avversa. Le analisi effettuate dal laboratorio dovranno essere inviate
a mezzo Raccomandata A.R. al venditore, entro gg. 7 dalla ricezione a
cura del compratore e faranno stato tra le parti, salvo specifica richiesta
di contro analisi del venditore medesimo. 18)Il venditore deve, a pena di decadenza, entro e
non oltre gg. 3 dalla ricezione delle analisi, proporre la richiesta di
contro analisi a mezzo Raccomandata A.R. da inviarsi al compratore, provvedendo
sempre entro tale termine al deposito del campione a sue mani allo stesso
laboratorio che ha effettuato le analisi, unitamente alle prime analisi
ed al modulo di campionamento. In conseguenza del ricorso alle contro
analisi farà stato la media delle risultanze tra la prima analisi e le
contro analisi. Le spese di analisi faranno carico integralmente alla
parte soccombente. Capo 3 Vizi e difetti. Decadenze. Abbuoni 19)Salvo l’inserimento della clausola “Senza abbuoni”
o diversa pattuizione, qualora il compratore riscontri vizi o difetti
della merce deve darne comunicazione, a pena di decadenza, a mezzo telegramma
o telex o fax con ricevuta, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo
alla ricezione, specificando espressamente il vizio o il difetto riscontrato,
o le caratteristiche qualitative contestate. In tale ipotesi, il venditore
deve a pena di decadenza, entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione,
promuovere la procedura di campionamento di cui al Capo 2 della presente
sezione, agli artt. 14, 15, 16 e 17. 20)Qualora il venditore non promuova tale procedura
il vizio o difetto si intende accettato nella misura denunciata. Il compratore
qualora il venditore dichiari di avvalersi della facoltà di campionamento,
non può rifiutarsi ad effettuare il campionamento in contraddittorio.
Qualora il compratore si opponga al campionamento, la denuncia vizi si
considera come mai effettuata. 21)Nel caso di vizi o difetti ritualmente denunciati
ai sensi dell’art. 16), le parti si obbligano espressamente ad abbuonare,
in proporzione di punto o frazione di punto, il prezzo della merce, salvo
diversa pattuizione, secondo le seguenti indicazioni: Granoturco Secco
– Umidità eccedente: dal 15,01% al 16,00% da diritto ad un abbuono sul
prezzo del 2% complessivo. Chicchi Spezzati: dal 4,01% al 8,00% o frazione,
danno diritto ad un abbuono sul prezzo pari allo 0,25% complessivo; dal
08,01% al 10% o frazione, danno diritto ad un abbuono sul prezzo pari
allo 0,50% complessivo. Impurità relative ai chicchi: dal 2,01% al 4%
o frazione danno diritto ad un abbuono sul prezzo pair allo 0,50%. Impurità
diverse: dall’ 1,01% al 4% danno diritto ad un abbuono sul prezzo pari
all’1%. Granoturco da essiccare: Umidità eccedente a quella pattuita:
per i primi tre punti da diritto ad un abbuono sul prezzo pari all’1 %
per frazione; dai tre punti sino ai dieci punti da diritto ad un abbuono
sul prezzo pari all’1,5% per frazione. Capo 4 Definizioni. Termini. 22)Per chicchi spezzati si intendono le cariossidi
frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro
di mm. 4,50 e trattenute da un vaglio a maglie di mm. 0,50. Per impurità
relative ai chicchi si intendo i chicchi alterati o la presenza di chicchi
di altri cereali, attaccati da parassiti, germinati oppure tinti per riscaldamento
ma con mandorla di colorazione chiara. Per impurità varie si intende tutto
ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonchè i chicchi
avariati da fermentazione, ammuffiti, tarlati, tostati da essiccazione
o tinti per auto riscaldamento e con mandorla di colorazione non chiara,
la presenza di pietre, sabbi, frammenti minerali o legnosi, pule, semi
estranei, insetti morti e frammenti di insetti. 23)Salvo diversa indicazione, tutti i termini sono
computati come giorni lavorativi, e quindi si escludono dal computo i
giorni festivi ed il sabato. Nel computo dei termini a giorni, si computano
anche il giorno iniziale ed il giorno finale. Se il giorno di scadenza
è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente
non festivo. Capo 5 Corrispettivo 24)La quantità della merce venduta deve essere espressa
in tonnellate metriche o in quintali. 25)Salvo diversa pattuizione il pagamento del corrispettivo
deve essere effettuato al domicilio del venditore, per contanti e franco
spese. In caso di diverse modalità di pagamento concordate il compratore
sarà in ogni caso responsabile verso il venditore del buon fine degli
assegni da lui dati in pagamento, come pure delle tratte emesse dal venditore
per conto del compratore, su banche o banchieri, finché tali assegni o
tratte non siano stati integralmente pagati. 26)Il pagamento dovrà essere effettuato, salva diversa
pattuizione, entro otto giorni lavorativi successivi alla consegna o al
ritiro. Capo 6 Luogo e modalità di consegna. 27)Salvo l’inserimento nelle condizioni particolari
della clausola “Franco Partenza” la merce deve essere consegnata a cura
e spese del venditore. Per le vendite effettuate con l’inserimento della
clausola “Franco Partenza” la merce sarà ritirata a cura e spese del compratore.
Il venditore in tale ipotesi deve indicare nella comunicazione di messa
a disposizione o nel contratto, il luogo esatto di caricamento della merce. 28)Salva la pattuizione delle clausola “Prontissima”
e/o “Pronta disponibile” e/o diversa pattuizione, il venditore deve provvedere
a mettere a disposizione i quantitativi pattuiti, entro il termine pattuito
e della messa a disposizione deve comunicare quantitativo, luogo di ritiro
e quant’altro occorra per l’individuazione, a mezzo telegramma o telex.
Salvo diversa pattuizione la comunicazione predetta deve essere effettuata
per telegramma inviato al più tardi entro e non oltre le ore 12,30 o trasmesso
a mezzo telex entro e non oltre la stessa ora dell’ultimo giorno lavorativo
del periodo contrattuale. 29)E’ in facoltà delle parti, in ordine all’esecuzione
del contratto, inserire nelle condizioni particolari le seguenti clausole.
A)Clausola “Prontissima”. In tale ipotesi la merce si intende a disposizione
del compratore dalla data di conclusione del contratto. Il ritiro o la
consegna devono essere effettuati entro il termine perentorio di gg. tre
lavorativi dalla data di conclusione del contratto, se entro i confini
nazionali, o altrimenti entro il termine perentorio di gg. cinque dalla
data di conclusione del contratto, nelle altre ipotesi. B)Clausola “Pronta
– disponibile”. In tale ipotesi la merce si intende a disposizione del
compratore dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto.
Il ritiro o la consegna devono essere effettuati entro il termine perentorio
di gg. otto lavorativi dalla data di conclusione del contratto, se entro
i confini nazionali, o altrimenti entro il termine perentorio di gg. dieci
dalla data di conclusione del contratto, nelle altre ipotesi. C)Clausola
“Franco Stazione”. Tale clausola comporta che la consegna della merce
debba farsi con merce posta nella stazione convenuta. D)Clausola “Franco
Vagone”. La clausola indica una consegna da farsi con merce posta sul
vagone e/o altro veicolo nella stazione o luogo convenuto e il carico,
perfetto, deve essere curato dal venditore così come tutte le operazioni
inerenti alla spedizione. 30)Nel caso di contratti a consegna differita o a ritiri
ripartiti, salvo diversa pattuizione, la consegna o il ritiro deve essere
effettuato entro i primi otto giorni lavorativi dal termine di scadenza
pattuito o dalla data di ricezione della comunicazione di messa a disposizione. 31)E’ in facoltà delle parti, in ordine all’esecuzione
dei contratti a consegna differita o a ritiri ripartiti, inserire nelle
condizioni particolari le seguenti clausole, che prevalgono, in tale ipotesi,
rispetto alla norma generale di cui all’art. 25. A)”Consegna o ritiro
o spedizione primi del mese”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o
la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta entro i primo otto
giorni lavorati del mese indicato. B) “Consegna o ritiro o spedizione
prima quindicina”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione
devono effettuarsi a cura di chi spetta dal 1° al 15° giorno del mese
inclusi, se il mese è di 28, 29 e 30 giorni, e dal 1° al 16° giorno se
il mese è di 31 giorni. C) “Consegna o ritiro o spedizione seconda quindicina”.
In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi
a cura di chi spetta dal 16° giorno all’ultimo del mese inclusi, qualunque
sia la durata del mese. Pertanto nei mesi di 31 giorni, il 16° giorno
si considera come appartenente sia alla prima che alla secondo quindicina.
D)”Consegna Mese”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione
devono effettuarsi a cura di chi spetta dal primo all’ultimo giorno del
mese indicato. E) “Consegna o ritiro o spedizione prima decina ”. In tale
ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura
di chi spetta dal 1° al 10° giorno compreso del mese. F) “Consegna o ritiro
o spedizione seconda decina ”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro
o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta dal 11° al 20°
giorno compreso del mese. G) “Consegna o ritiro o spedizione terza decina
”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi
a cura di chi spetta dal 21° alla fine del mese. 32)Il rischio del perimento o del deterioramento della
merce si trasferisce in capo al compratore al momento della consegna. VI (Della risoluzione contrattuale) 33)Qualsivoglia inadempimento alle obbligazioni stabilite
nelle presenti condizioni generali deve essere dalla parte adempiente,
portato a conoscenza dell’altra parte, a mezzo telegramma o telex. Può
essere comunicato anche a mezzo fax purché al fax segua immediata comunicazione
a mezzo Raccomandata A.R.. 34)La mancata osservanza dei termini di consegna, ritiro,
spedizione o di messa a disposizione deve essere espressamente contestata
con le modalità di cui all’art. 29. In difetto di contestazione formale
colle modalità di cui all’art. 29, la stessa si presume, salvo prova contraria,
tollerata dalle parti e non può costituire inadempimento rilevante. 35)E’ in facoltà della parte adempiente, con la comunicazione
di cui all’art. 29, intimare un termine non inferiore a gg. 5 per l’adempimento,
con espresso avvertimento che in difetto di adempimento entro tale termine
il contratto si intenderà integralmente risolto. In ogni caso il contratto
non potrà risolversi se l’inadempimento denunciato di una delle parti
ha scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra. Costituisce grave
inadempimento, in ogni ipotesi, il ritardato o il mancato pagamento. In
caso di mancato o ritardato pagamento è in facoltà della parte adempiente,
salvo in ogni caso il diritto alla risoluzione, di sospendere la consegna
delle ulteriori quote, dandone comunicazione nelle forme di cui all’art.
29. 36)In caso di risoluzione del contratto per inadempimento,
salvo diversa pattuizione, la risoluzione non si estende alle prestazioni
già eseguite. L’inadempimento ad una quota del contratto o ad una sola
parte di esso, determina, salvo diversa pattuizione, la risoluzione dell’intero
rapporto contrattuale. Tutte le consegne pattuite in un unico contratto,
si considerano parti di un solo ed unico rapporto contrattuale e non possono
essere considerate contratti separati. 37)E’ in facoltà delle parti nel caso di contratti
ad esecuzione differita, di inserire la seguente clausola di salvaguardia,
volta a cautelare le stesse in ordine ad eccessivi rialzi o ribassi del
prezzo antecedentemente pattuito: “ Clausola di salvaguardia. Le parti
convengono espressamente che il presente contratto possa essere risolto,
anche parzialmente a semplice richiesta scritta di una parte colle modalità
di cui all’art. 33, qualora il prezzo pattuito ed indicato nel presente
contratto, in ipotesi di consegna differita, subisca variazioni, in rialzo
o in ribasso, superiori al 5%. In tale ipotesi è in facoltà della parte
contro la quale sia richiesta la risoluzione, ricondurre il contratto
ad equità.” In ipotesi di risoluzione pertanto il compratore o il venditore
dovranno risarcire rispettivamente all’altra parte le sole differenze
di prezzo, esclusivamente entro il limite indicato nella clausola. La
facoltà di risoluzione deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima
della scadenza dei termini contrattuali di consegna, ritiro o spedizione. 38)In caso di inadempimento, fatto salvo l’inserimento
della clausola di salvaguardia, la parte inadempiente dovrà rimborsare
all’altra parte le differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed
il prezzo corrente all’epoca dell’inadempimento. Per prezzo corrente si
intende il prezzo indicato nei mercuriali del mercato ove è stato concluso
il contratto. Sulle differenze così stabilite decorrono gli interessi
nella misura del “prime rate” applicato dalla Banca Europea per gli investimenti,
dalla data dell’inadempimento sino all’effettivo pagamento. VII (Clausola Arbitrale) 35)Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra
le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti
alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita
alla decisione in via rituale di un arbitro unico che sarà nominato e
deciderà: a)qualora le parti siano di diversa nazionalità, in
base al regolamento internazionale in vigore della Corte Arbitrale Europea.
b) qualora le parti siano della stessa nazionalità
in base al regolamento in vigore della Delegazione della Corte Arbitrale
Europea in tale paese, ove esistente, o in difetto in base al Regolamento
della Corte Arbitrale Europea. c)ove le parti abbiano entrambe nazionalità italiana,
in base al Regolamento Rituale Accelerato in vigore della Delegazione
Italiana della Corte Le parti dichiarano espressamente di conoscere e di
accettare tali regolamenti. L’arbitrato avrà sede nel luogo determinato
dalle parti o in difetto dal Presidente della Corte. Ove le parti abbiano
la stessa nazionalità, esso avrà luogo nello stato di comune appartenenza,
in caso contrario in un terzo stato determinato dalla Corte. La lingua
della procedura sarà determinata dalla Corte o dalla Delegazione nazionale
in relazione alle situazioni sopra indicate. |
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