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CONTRATTO EUROPEO PER GRANOTURCO

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Condizioni Generali.

 

I (Ambito di applicazione)

 

1)Le seguenti condizioni contrattuali si applicano, in deroga alla Convenzione di Vienna sulla vendita Internazionale del 11 Aprile 1980, a tutti quei contratti in cui le parti contraenti abbiano la loro sede d’affari in Stati diversi ed effettuino specifico richiamo alle stesse mediante la dizione “Condizioni Generali del Contratto Europeo per Granoturco ” o similari. Qualora le parti contraenti appartengano tutte ad un unico Stato facente parte della Comunità Europea, le presenti condizioni contrattuali si applicano a tutti quei contratti in cui le parti contraenti effettuino specifico richiamo alle stesse mediante la dizione “Condizioni Generali del Contratto Europeo per Granoturco ” o similari e costituiscono ad ogni effetto, salvo diversa volontà manifestata nelle forme consentite dalla normativa nazionale, condizioni generali di contratto.

 

II (Formazione del Contratto)

 

2)Una proposta contrattuale può essere considerata vera e propria offerta contrattuale qualora essa sia sufficientemente precisa, e contenga cioè l’indicazione dei beni, la fissazione implicita o esplicita del prezzo e delle quantità contrattuali. La proposta incompleta o che contenga l’indicazione “Invito a offrire” o similari, non vincola il proponente.

3)La proposta produce effetto quando giunge al destinatario. Anche se irrevocabile la proposta può essere ritirata qualora il ritiro giunga al destinatario prima o contestualmente alla proposta stessa.

4)L’accettazione deve essere conforme alla proposta. Una risposta che contenga modifiche, anche non essenziali, vale come nuova proposta e deve a sua volta essere accettata colle modifiche apportate, dal primo proponente.

5)La proposta contenente gli elementi essenziali del contratto e la dizione “Condizioni Generali del Contratto Europeo per Granoturco ”, qualora sia accettata, determina l’integrale accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute.

6)Costituisce requisito di validità del contratto la sottoscrizione sia della proposta che dell’accettazione da parte del Compratore, del Venditore e, nell’ipotesi che il contratto sia concluso grazie all’attività del Mediatore, dello stesso Mediatore. E’ ritenuta valida la firma telematica, qualora lo scambio dei consensi avvenga a mezzo di canali informatici o telematici o similari. Proposta ed accettazione, debitamente sottoscritte, possono essere scambiate anche a mezzo fax, o su fogli separati.

 

III (Legge Applicabile)

 

7)Al presente contratto non si applicano gli usi di qualunque natura, anche se comunemente accettati nella prassi del commercio internazionale o gli usi comunque adottati dalle parti nell’ambito dei loro rapporti internazionali. Qualora i contraenti siano di diversa nazionalità il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, sarà regolato in ogni sua parte dalla legge Francese. Qualora tutti i contraenti siano della stessa nazionalità, la legge applicabile sarà, in deroga a quanto precedentemente stabilito, la legge nazionale comune.

 

IV (Oggetto - Qualità)

 

Capo 1

Determinazione della Qualità.

 

8)Il presente contratto ha per oggetto la compravendita di granoturco essiccato o da essiccarsi.

9)In mancanza di diversa pattuizione e salvo l’inserimento di clausole specifiche, in ordine all’umidità del prodotto, per granoturco essiccato si intende il prodotto sottoposto a procedura naturale o artificiale di essiccazione, avente un tenore di umidità non superiore al 15%; per granoturco da essiccarsi si intende il prodotto della raccolta che abbia un tenore di umidità di base pari al 25%. In mancanza di diversa pattuizione e salvo l’inserimento delle clausole particolari di cui all’art. 10, il granoturco deve essere di qualità buona, nel rispetto della media dell’annata nel luogo di produzione.

10)Per condizionamento s’intende il complesso di tutte le caratteristiche di aspetto, consistenza e stato di conservazione, dipendenti dal modo in cui la merce viene raccolta, conservata e consegnata. All’uopo si specifica che i seguenti termini, o comunque termini equivalenti nella lingua utilizzata per la stipula del presente contratto, hanno il seguente significato: a)per “sana” si intende la merce ineccepibile in tutte le sue caratteristiche; b)per “leale” si intende la merce che non ha subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte vizi e difetti; c)per “mercantile” si intende la merce che non abbia difetti speciali che impediscano di classificarla nella media dei prodotti dell’annata, avuto riguardo alla provenienza del prodotto; d)per “stagionata” si intende la merce che abbia un grado di umidità non superiore a quanto comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata; e)per “secco”, s’intende quel cereale scorrevole alla mano che dà la risonanza tipica della propria specie.

11)E’ in facoltà delle parti, in ordine alla qualità del prodotto, inserire nelle condizioni particolari le seguenti clausole, che prevalgono, in tale ipotesi, rispetto alla norma generale di cui all’art. 9. A)Clausola F.A.Q. (Qualità buona media). La clausola comporta che la merce debba essere di qualità buona media rispetto all’annata del luogo di produzione. B)Clausola “Tale e Quale”. La clausola prescrive che il venditore è tenuto a caricare la merce in buono stato ma non risponde delle successive alterazioni di qualsiasi natura che potessero sopravvenire durante il viaggio. Il compratore deve quindi ricevere la merce così come si trova all’arrivo, qualunque sia il suo condizionamento, senza che il venditore sia tenuto ad accordare alcun abbuono; C)Clausola “Salvo Visita”. La clausola prescrive che il compratore debba visitare la partita entro quattro giorni lavorativi successivi alla consegna del buono di visita. Trascorso tale termine, la merce si considera come regolarmente visitata ed accettata. D) Clausola “Merce Vista e Gradita”. La clausola prescrive che nessuna eccezione può essere fatta dal compratore sulla qualità o sul condizionamento quando la merce consegnata provenga dalla partita da esso visitata e gradita. E)Clausola “senza abbuoni”.  La clausola prescrive che qualora il granoturco abbia un tenore di umidità o condizionamento diverso rispetto al pattuito rimanga in facoltà del compratore di rifiutare la merce, senza applicare alcun abbuono sul prezzo. In tale caso è in facoltà del compratore richiedere la risoluzione del contratto. F) Clausole “tassativo”, “massimo” o “non superiore a”. Qualora le parti pattuiscano che il granoturco abbia un tenore di umidità specificato, con la clausola “tassativo” o “massimo” o “non superiore a”, la tolleranza massima è dello 0,10. In ipotesi di superamento dei limiti concordati, è in facoltà del compratore rifiutare la merce e richiedere la risoluzione del contratto.

 

Capo 2

Della vendita su campione.

 

12)Le parti hanno facoltà di effettuare la compravendita su campione. In tale ipotesi, salvo diversa pattuizione, s’intende che il campione deve servire come esclusivo termine di paragone per la qualità della merce, ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. L’indicazione “vendita su campione o similari” vale ad ogni effetto quale vendita su campione reale. La clausola “Campione tipo” determina che la merce venduta debba corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, salva la tolleranza di differenze qualitative non superiori allo 0,50. La clausola “denominazione o caratteristiche” o similari comporta che la merce venduta debba essere conforme alle generali caratteristiche convenute. Nella vendita su campione i campioni devono essere sigillati colle modalità indicate nell’art. 15). In difetto fa fede il campione a mani del mediatore.

 

V (Esecuzione contrattuale)

 

Capo 1

Rifiuto della merce.

 

13)La merce consegnata, salvo i casi seguenti, non può essere rifiutata dal compratore. Il compratore può rifiutare la merce nelle seguenti tassative ipotesi: a)nel caso la compravendita abbia per oggetto granoturco secco, salva la diversa pattuizione o l’inserimento di clausole difformi, il tenore di umidità del granturco consegnato sia superiore al 16,00%; b) nel caso la compravendita abbia per oggetto granoturco da essiccare, salva la diversa pattuizione o l’inserimento di clausole difformi, il tenore di umidità base del granturco consegnato sia superiore al 35,00%. In tale ipotesi il venditore ha facoltà di campionare, in contraddittorio con il compratore, il granoturco consegnato. Il compratore qualora il venditore dichiari di avvalersi della facoltà di campionamento, non può rifiutarsi ad effettuare il campionamento in contraddittorio. Qualora il compratore si opponga al campionamento, il rifiuto della merce si considera illegittimo. Qualora il venditore non dichiari di volersi avvalere della facoltà di campionamento, nelle forme prescritte, il rifiuto si considera legittimo.

 

Capo 2

Procedura di Campionamento. Analisi e Contro Analisi.

 

14) I campioni si effettuano nel luogo di consegna, o nel luogo concordato dalle parti all’atto della consegna medesima, in contraddittorio tra compratore e venditore o fra il soggetto che riceve la merce (per conto o in vece del compratore) e il soggetto che consegna la merce (in vece o per conto del venditore). La sottoscrizione del presente contratto determina, ad ogni effetto di legge, l’attribuzione di valido mandato a colui che riceve la merce e a colui che consegna la merce (sia esso vettore, spedizioniere o quant’altro), in ordine alle operazioni di campionamento, da parte rispettivamente di compratore e venditore.

15) Il campionamento della merce si effettua mediante prelevamento di due campioni sigillati, per ogni singolo ricevimento. I campioni debbono essere confezionati in contenitori ermetici, rigidi, di vetro o di plastica, debbono essere sigillati con idonei mezzi o strumenti anti alterazione, e con peso netto di almeno 700 grammi. Allegati ai campioni verranno stipulati due moduli, sottoscritti dalle parti nei quali si darà atto: a)delle operazioni di campionamento, (data, luogo e ora) e delle persone presenti; b)delle reciproche contestazioni concernenti il rifiuto. I campioni così confezionati vengono trattenuti uno per ciascuno da compratore e venditore.

16)Si considera competente ad effettuare le analisi qualsivoglia laboratorio di analisi specializzato, con sede nella Comunità Europea, che venga designato tale nel contratto dalle parti. In difetto di designazione, sarà competente il Laboratorio di Analisi presente nella Borsa Merci con sede nella Comunità Europea del luogo di conclusione del contratto.

17)Il compratore dovrà consegnare il campione al laboratorio, entro gg. 3 dal campionamento. La consegna del campione artefatto o alterato determinerà decadenza della parte consegnante dalle contestazioni allegate al campione e pertanto si riterrà valida la contestazione della parte avversa. Le analisi effettuate dal laboratorio dovranno essere inviate a mezzo Raccomandata A.R. al venditore, entro gg. 7 dalla ricezione a cura del compratore e faranno stato tra le parti, salvo specifica richiesta di contro analisi del venditore medesimo.

18)Il venditore deve, a pena di decadenza, entro e non oltre gg. 3 dalla ricezione delle analisi, proporre la richiesta di contro analisi a mezzo Raccomandata A.R. da inviarsi al compratore, provvedendo sempre entro tale termine al deposito del campione a sue mani allo stesso laboratorio che ha effettuato le analisi, unitamente alle prime analisi ed al modulo di campionamento. In conseguenza del ricorso alle contro analisi farà stato la media delle risultanze tra la prima analisi e le contro analisi. Le spese di analisi faranno carico integralmente alla parte soccombente.

 

Capo 3

Vizi e difetti. Decadenze. Abbuoni

 

19)Salvo l’inserimento della clausola “Senza abbuoni” o diversa pattuizione, qualora il compratore riscontri vizi o difetti della merce deve darne comunicazione, a pena di decadenza, a mezzo telegramma o telex o fax con ricevuta, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione, specificando espressamente il vizio o il difetto riscontrato, o le caratteristiche qualitative contestate. In tale ipotesi, il venditore deve a pena di decadenza, entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione, promuovere la procedura di campionamento di cui al Capo 2 della presente sezione, agli artt. 14, 15, 16 e 17.

20)Qualora il venditore non promuova tale procedura il vizio o difetto si intende accettato nella misura denunciata. Il compratore qualora il venditore dichiari di avvalersi della facoltà di campionamento, non può rifiutarsi ad effettuare il campionamento in contraddittorio. Qualora il compratore si opponga al campionamento, la denuncia vizi si considera come mai effettuata.

21)Nel caso di vizi o difetti ritualmente denunciati ai sensi dell’art. 16), le parti si obbligano espressamente ad abbuonare, in proporzione di punto o frazione di punto, il prezzo della merce, salvo diversa pattuizione, secondo le seguenti indicazioni: Granoturco Secco – Umidità eccedente: dal 15,01% al 16,00% da diritto ad un abbuono sul prezzo del 2% complessivo. Chicchi Spezzati: dal 4,01% al 8,00% o frazione, danno diritto ad un abbuono sul prezzo pari allo 0,25% complessivo; dal 08,01% al 10% o frazione, danno diritto ad un abbuono sul prezzo pari allo 0,50% complessivo. Impurità relative ai chicchi: dal 2,01% al 4% o frazione danno diritto ad un abbuono sul prezzo pair allo 0,50%. Impurità diverse: dall’ 1,01% al 4% danno diritto ad un abbuono sul prezzo pari all’1%. Granoturco da essiccare: Umidità eccedente a quella pattuita: per i primi tre punti da diritto ad un abbuono sul prezzo pari all’1 % per frazione; dai tre punti sino ai dieci punti da diritto ad un abbuono sul prezzo pari all’1,5% per frazione.

 

Capo 4

Definizioni. Termini.

 

22)Per chicchi spezzati si intendono le cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattenute da un vaglio a maglie di mm. 0,50. Per impurità relative ai chicchi si intendo i chicchi alterati o la presenza di chicchi di altri cereali, attaccati da parassiti, germinati oppure tinti per riscaldamento ma con mandorla di colorazione chiara. Per impurità varie si intende tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonchè i chicchi avariati da fermentazione, ammuffiti, tarlati, tostati da essiccazione o tinti per auto riscaldamento e con mandorla di colorazione non chiara, la presenza di pietre, sabbi, frammenti minerali o legnosi, pule, semi estranei, insetti morti e frammenti di insetti.

23)Salvo diversa indicazione, tutti i termini sono computati come giorni lavorativi, e quindi si escludono dal computo i giorni festivi ed il sabato. Nel computo dei termini a giorni, si computano anche il giorno iniziale ed il giorno finale. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

Capo 5

Corrispettivo

 

24)La quantità della merce venduta deve essere espressa in tonnellate metriche o in quintali.

25)Salvo diversa pattuizione il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato al domicilio del venditore, per contanti e franco spese. In caso di diverse modalità di pagamento concordate il compratore sarà in ogni caso responsabile verso il venditore del buon fine degli assegni da lui dati in pagamento, come pure delle tratte emesse dal venditore per conto del compratore, su banche o banchieri, finché tali assegni o tratte non siano stati integralmente pagati.

26)Il pagamento dovrà essere effettuato, salva diversa pattuizione, entro otto giorni lavorativi successivi alla consegna o al ritiro.

 

Capo 6

Luogo e modalità di consegna.

 

27)Salvo l’inserimento nelle condizioni particolari della clausola “Franco Partenza” la merce deve essere consegnata a cura e spese del venditore. Per le vendite effettuate con l’inserimento della clausola “Franco Partenza” la merce sarà ritirata a cura e spese del compratore. Il venditore in tale ipotesi deve indicare nella comunicazione di messa a disposizione o nel contratto, il luogo esatto di caricamento della merce.

28)Salva la pattuizione delle clausola “Prontissima” e/o “Pronta disponibile” e/o diversa pattuizione, il venditore deve provvedere a mettere a disposizione i quantitativi pattuiti, entro il termine pattuito e della messa a disposizione deve comunicare quantitativo, luogo di ritiro e quant’altro occorra per l’individuazione, a mezzo telegramma o telex. Salvo diversa pattuizione la comunicazione predetta deve essere effettuata per telegramma inviato al più tardi entro e non oltre le ore 12,30 o trasmesso a mezzo telex entro e non oltre la stessa ora dell’ultimo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

29)E’ in facoltà delle parti, in ordine all’esecuzione del contratto, inserire nelle condizioni particolari le seguenti clausole. A)Clausola “Prontissima”. In tale ipotesi la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Il ritiro o la consegna devono essere effettuati entro il termine perentorio di gg. tre lavorativi dalla data di conclusione del contratto, se entro i confini nazionali, o altrimenti entro il termine perentorio di gg. cinque dalla data di conclusione del contratto, nelle altre ipotesi. B)Clausola “Pronta – disponibile”. In tale ipotesi la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. Il ritiro o la consegna devono essere effettuati entro il termine perentorio di gg. otto lavorativi dalla data di conclusione del contratto, se entro i confini nazionali, o altrimenti entro il termine perentorio di gg. dieci dalla data di conclusione del contratto, nelle altre ipotesi. C)Clausola “Franco Stazione”. Tale clausola comporta che la consegna della merce debba farsi con merce posta nella stazione convenuta. D)Clausola “Franco Vagone”. La clausola indica una consegna da farsi con merce posta sul vagone e/o altro veicolo nella stazione o luogo convenuto e il carico, perfetto, deve essere curato dal venditore così come tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

30)Nel caso di contratti a consegna differita o a ritiri ripartiti, salvo diversa pattuizione, la consegna o il ritiro deve essere effettuato entro i primi otto giorni lavorativi dal termine di scadenza pattuito o dalla data di ricezione della comunicazione di messa a disposizione.

31)E’ in facoltà delle parti, in ordine all’esecuzione dei contratti a consegna differita o a ritiri ripartiti, inserire nelle condizioni particolari le seguenti clausole, che prevalgono, in tale ipotesi, rispetto alla norma generale di cui all’art. 25. A)”Consegna o ritiro o spedizione primi del mese”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta entro i primo otto giorni lavorati del mese indicato. B) “Consegna o ritiro o spedizione prima quindicina”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta dal 1° al 15° giorno del mese inclusi, se il mese è di 28, 29 e 30 giorni, e dal 1° al 16° giorno se il mese è di 31 giorni. C) “Consegna o ritiro o spedizione seconda quindicina”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta dal 16° giorno all’ultimo del mese inclusi, qualunque sia la durata del mese. Pertanto nei mesi di 31 giorni, il 16° giorno si considera come appartenente sia alla prima che alla secondo quindicina. D)”Consegna Mese”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta dal primo all’ultimo giorno del mese indicato. E) “Consegna o ritiro o spedizione prima decina ”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta dal 1° al 10° giorno compreso del mese. F) “Consegna o ritiro o spedizione seconda decina ”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta dal 11° al 20° giorno compreso del mese. G) “Consegna o ritiro o spedizione terza decina ”. In tale ipotesi la consegna, il ritiro o la spedizione devono effettuarsi a cura di chi spetta dal 21° alla fine del mese.

32)Il rischio del perimento o del deterioramento della merce si trasferisce in capo al compratore al momento della consegna.

 

VI (Della risoluzione contrattuale)

 

33)Qualsivoglia inadempimento alle obbligazioni stabilite nelle presenti condizioni generali deve essere dalla parte adempiente, portato a conoscenza dell’altra parte, a mezzo telegramma o telex. Può essere comunicato anche a mezzo fax purché al fax segua immediata comunicazione a mezzo Raccomandata A.R..

34)La mancata osservanza dei termini di consegna, ritiro, spedizione o di messa a disposizione deve essere espressamente contestata con le modalità di cui all’art. 29. In difetto di contestazione formale colle modalità di cui all’art. 29, la stessa si presume, salvo prova contraria, tollerata dalle parti e non può costituire inadempimento rilevante.

35)E’ in facoltà della parte adempiente, con la comunicazione di cui all’art. 29, intimare un termine non inferiore a gg. 5 per l’adempimento, con espresso avvertimento che in difetto di adempimento entro tale termine il contratto si intenderà integralmente risolto. In ogni caso il contratto non potrà risolversi se l’inadempimento denunciato di una delle parti ha scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra. Costituisce grave inadempimento, in ogni ipotesi, il ritardato o il mancato pagamento. In caso di mancato o ritardato pagamento è in facoltà della parte adempiente, salvo in ogni caso il diritto alla risoluzione, di sospendere la consegna delle ulteriori quote, dandone comunicazione nelle forme di cui all’art. 29.

36)In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, salvo diversa pattuizione, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. L’inadempimento ad una quota del contratto o ad una sola parte di esso, determina, salvo diversa pattuizione, la risoluzione dell’intero rapporto contrattuale. Tutte le consegne pattuite in un unico contratto, si considerano parti di un solo ed unico rapporto contrattuale e non possono essere considerate contratti separati.

37)E’ in facoltà delle parti nel caso di contratti ad esecuzione differita, di inserire la seguente clausola di salvaguardia, volta a cautelare le stesse in ordine ad eccessivi rialzi o ribassi del prezzo antecedentemente pattuito: “ Clausola di salvaguardia. Le parti convengono espressamente che il presente contratto possa essere risolto, anche parzialmente a semplice richiesta scritta di una parte colle modalità di cui all’art. 33, qualora il prezzo pattuito ed indicato nel presente contratto, in ipotesi di consegna differita, subisca variazioni, in rialzo o in ribasso, superiori al 5%. In tale ipotesi è in facoltà della parte contro la quale sia richiesta la risoluzione, ricondurre il contratto ad equità.” In ipotesi di risoluzione pertanto il compratore o il venditore dovranno risarcire rispettivamente all’altra parte le sole differenze di prezzo, esclusivamente entro il limite indicato nella clausola. La facoltà di risoluzione deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima della scadenza dei termini contrattuali di consegna, ritiro o spedizione.

38)In caso di inadempimento, fatto salvo l’inserimento della clausola di salvaguardia, la parte inadempiente dovrà rimborsare all’altra parte le differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente all’epoca dell’inadempimento. Per prezzo corrente si intende il prezzo indicato nei mercuriali del mercato ove è stato concluso il contratto. Sulle differenze così stabilite decorrono gli interessi nella misura del “prime rate” applicato dalla Banca Europea per gli investimenti, dalla data dell’inadempimento sino all’effettivo pagamento.

 

VII (Clausola Arbitrale)

 

35)Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico che sarà nominato e deciderà:

a)qualora le parti siano di diversa nazionalità, in base al regolamento internazionale in vigore della Corte Arbitrale Europea.

b) qualora le parti siano della stessa nazionalità in base al regolamento in vigore della Delegazione della Corte Arbitrale Europea in tale paese, ove esistente, o in difetto in base al Regolamento della Corte Arbitrale Europea.

c)ove le parti abbiano entrambe nazionalità italiana, in base al Regolamento Rituale Accelerato in vigore della Delegazione Italiana della Corte

Le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tali regolamenti. L’arbitrato avrà sede nel luogo determinato dalle parti o in difetto dal Presidente della Corte. Ove le parti abbiano la stessa nazionalità, esso avrà luogo nello stato di comune appartenenza, in caso contrario in un terzo stato determinato dalla Corte. La lingua della procedura sarà determinata dalla Corte o dalla Delegazione nazionale in relazione alle situazioni sopra indicate.

 

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