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CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia che
dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle
inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà
sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a tentativo di conciliazione
ad opera di un Conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le Parti medesime.
In difetto di accordo sulla nomina, essa sarà effettuata dalla Camera
Immobiliare della Corte Arbitrale Europea-Sezione della Delegazione Italiana
della Corte Arbitrale Europea, istituita dal Protocollo d'intesa stipulato
in data 24 luglio 2002 tra la Confedilizia e la Corte Arbitrale Europea.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro trenta giorni
dall'intervenuta nomina del Conciliatore che, all'uopo, procederà alla
convocazione delle Parti ed a formulare una proposta di risoluzione. Se
la conciliazione darà esito positivo, si redigerà processo verbale che
dovrà essere sottoscritto dalle Parti e dal Conciliatore. Il verbale costituirà
a tutti gli effetti contratto di transazione. Se la conciliazione non
riuscirà il processo verbale potrà indicare le ragioni del mancato accordo.
Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà deferita - come
previsto nel Regolamento per Arbitrato nazionale rituale accelerato della
Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, richiamato nel precitato
Protocollo d'intesa e ove non sia vietato da espressa norma di legge -
ad un arbitro unico da nominarsi e che deciderà secondo diritto, in conformità
al Regolamento medesimo, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere
ed accettare. L'arbitrato, salva diversa volontà delle Parti, avrà sede
nel capoluogo di provincia ove è sito l'immobile.
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