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STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 02 COMMA 1 LEGGE 09 DICEMBRE 1998 N. 431 [Scarica in formato .doc per WORD]
Addì..............in....................
tra il/la signor/a ...................... residente in ..................
Via .......................... civ. ..... int. …., C.F. .......................,
in appresso più semplicemente definito/a "locatore/locatrice", da una parte, ed il/la signor/a ......................
residente in .................. Via .......................... civ. .....
int…., C.F. ......................., in appresso più semplicemente definito/a
"conduttore/conduttrice", dall'altra parte Si
conviene e si stipula quanto segue Art.1.-
Con il presente contratto il/la signor/a concede in locazione al signor/alla
signora la seguente unità immobiliare: appartamento ad uso abitativo sito
in .............., piano ............., categoria catastale ...........,
immobile non arredato. Art.2.-
Le parti con la stipula del presente contratto intendono espressamente
regolare i loro futuri rapporti locatizi in base all'articolo 02 comma
1 Legge 09 Dicembre 1998 n. 431. Art.3.-
Il contratto avrà durata di anni quattro (durata
minima) a decorrere dal .................... al .....................
e s’intenderà rinnovato per altri quattro anni nell’ipotesi in cui il
locatore/la locatrice non comunichi al conduttore/alla conduttrice disdetta
del contratto motivata ai sensi dell’articolo 3 comma I° Legge 09 Dicembre
1998 n. 431 da recapitarsi mediante lettera raccomandata, contenente la
specificazione del motivo invocato almeno sei mesi prima della scadenza.
Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per
la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima
della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata.
In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto
alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione
il contratto sarà rinnovato tacitamene per quattro anni alle medesime
condizioni. Successivamente
il contratto si rinnoverà di quattro anni in quattro anni in mancanza
di disdetta da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi
prima della scadenza. Art.4.-
Il conduttore/la conduttrice, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere
dalla locazione, in qualsiasi momento, dandone avviso al locatore/ alla
locatrice con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in
cui il recesso deve avere esecuzione. Art.5.-
Il canone di locazione è stabilito in lire ........................annue
da corrispondersi in rate mensili/ trimestrali ciascuna pari a complessive
lire ............................. (........................) e ciò entro
il giorno cinque del mese di scadenza a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente n.
presso la Banca Art.6.-
Il canone come sopra stabilito sarà adeguato in base al 75%/100% della
variazione ISTAT verificatasi rispetto al mese di inizio del presente
contratto. Art.7, comma
1.-
Sono a carico del conduttore/ conduttrice gli oneri accessori costituiti
dalle spese relative al servizio di pulizia, luce scale e androne, al
funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura
dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, al servizio di
portierato e degli altri servizi comuni. Attualmente
gli oneri accessori sono preventivati per il primo anno in lire .......................
annue, da versarsi, unitamente al canone di locazione, in rate mensili
anticipate ciascuna pari a complessive lire ...............= (..............)
e ciò entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente meglio individuato al punto 05 (cinque) della presente
scrittura salvo conguaglio da operarsi a fine esercizio. Il
conduttore/la conduttrice, prima di effettuare il pagamento a saldo, ha
diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese per oneri accessori
e per manutenzioni e riparazioni addebitategli con la menzione dei criteri
di ripartizione; ha inoltre diritto a prendere visione dei documenti giustificativi
delle spese suddette. Art.7, comma
2 A
titolo di acconto delle spese accessorie il conduttore/la conduttrice
si obbliga a corrispondere alle stesse scadenze del canone e con le stesse
modalità importo uguale al consuntivo dell’esercizio precedente, suddiviso
in n.12/4 rate mensili/trimestrali anticipate di uguale importo. A chiusura
dell’esercizio sarà fatto il conguaglio. Per l’esercizio corrente gli
oneri accessori sono preventivati in Lire
Art.8.
Il conduttore/la conduttrice corrisponde al locatore/alla locatrice la
somma di lire ...................... pari a ................. mensilità,
non imputabile in conto pigioni e produttiva
di interessi legali da corrispondersi al conduttore/alla conduttrice
al termine di ogni anno di locazione. La firma del presente contratto
costituisce quietanza dell’avvenuto pagamento
dell’importo sopra meglio indicato. Art.9.-
Il conduttore/la conduttrice non può senza il consenso scritto del locatore/della
locatrice eseguire innovazioni, migliorie o modifiche che resteranno dal
locatore/dalla locatrice, anche se autorizzate. Resta fermo comunque il
diritto del locatore/della locatrice di richiedere la rimessione in pristino
a spese del conduttore/ della conduttrice. Art.10.-
Il conduttore/la conduttrice ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale
relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento
e di condizionamento d'aria. Egli/Ella ha inoltre diritto di intervenire,
senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli
altri servizi comuni. Art.11.-
Il conduttore/la conduttrice dichiara di aver trovato l'immobile in buone
condizioni d’uso e si impegna a conservare con diligenza ed a riconsegnare
la cosa locata al termine della locazione nelle medesime condizioni in
cui era stata consegnata, salvo il normale deperimento d'uso. Art.12.-
Il conduttore/la conduttrice non può sublocare totalmente o parzialmente
l'immobile. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di
civile abitazione del conduttore/della conduttrice e delle persone con
quest’ultimo/a attualmente conviventi come da stato di famiglia esibito. Art.13.-
Il conduttore/la conduttrice si impegna a rispettare le norme del “Regolamento
di Condominio” e le delibere assembleari riguardanti l'uso delle parti
comuni del fabbricato. E' fatto divieto al conduttore/alla conduttrice
di compiere atti e tenere comportamenti che possono recare molestia agli
altri abitanti dello stabile. Art.14.-
Nel caso in cui il locatore/la locatrice intenda, nel corso del rapporto
di locazione, alienare l'immobile il conduttore/la conduttrice ha il diritto
di prelazione da esercitarsi con le modalità di cui agli artt. 38 e 39
della legge 27.07.78 n.392. Art..15.-
Qualora il locatore/la locatrice intenda locare a terzi l'immobile alla
scadenza del contratto rinnovato il conduttore/la conduttrice ha diritto
alla prelazione da esercitarsi con le modalità di cui all’art.40 legge
27.07.98 n.392. Art.16.-
Durante il termine della disdetta il locatore/la locatrice può fare visitare
a terzi l'appartamento locato nel periodo di due ore al giorno consecutive,
per due giorni alla settimana; giorni e ore da fissarsi d'accordo con
il conduttore/la conduttrice, escluse le ore notturne, serali e quelle
dei pasti. In caso di trattative di vendita, il conduttore/la conduttrice
è tenuto/a a consentire al proprietario di fare visitare l'appartamento
od il locale affittatogli, in giorni ed ora da convenirsi, di volta in
volta. Art.17.- Qualunque
modifica del presente contratto non potrà essere approvata se non mediante
atto scritto. Art.18.-
Le spese inerenti la registrazione del presente contratto saranno a carico
delle parti in pari misura. Il presente contratto sarà registrato a cura
del locatore/della locatrice. Art.19.-
Per tutto quanto non stabilito nel presente contratto si rimanda espressamente
alla normativa vigente ed al Codice Civile. Art.20.
– Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
al presente contratto di locazione, comprese quelle inerenti alla sua
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, fatta salva la facoltà
del locatore di agire davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria limitatamente
ai casi previsti e disciplinati dagli articoli 657 e 658 c.p.c., esclusa
la successiva fase di merito, sarà deferita alla decisione in via rituale
di un arbitro unico da nominarsi in conformità al regolamento della Corte
Arbitrale Europea. Tale arbitro deciderà in base al regolamento arbitrale
nazionale accelerato della Sezione Italiana della Corte Arbitrale Europea
che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. L’arbitro
unico deciderà secondo diritto. L’arbitrato, salva diversa volontà delle
parti, avrà sede nel capoluogo di provincia ove sito l’immobile. Art.21.A
tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti
escutivi, il conduttore dichiara di essere domiciliato nei locali a Lui
locati, anche se non dovesse abitarvi né avervi residenza anagrafica. Art.22
Il non esatto e non puntuale pagamento del corrispettivo costituisce il
conduttore in mora; per il periodo di mora è dovuto un interesse pari
al tasso legale aumentato di
punti. Note: Si riportano
qui di seguito degli artt.38, 39, 40 della legge 392/78. (Art.38 Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l'immobile locato,
deve darne comunicazione
al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere
indicati il corrispettivo, da quantificare
in ogni caso in denaro,
le altre condizioni alle quali la
compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare
o meno il diritto di prelazione. Il
conduttore deve esercitare
il diritto di prelazione entro il termine
di sessanta giorni
dalla ricezione della comunicazione, con atto
notificato al
proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove
il diritto
di prelazione sia
esercitato, il versamento del prezzo
di acquisto,
salvo diversa
condizione indicata
nella comunicazione del
locatore, deve essere effettuato entro il termine di
trenta giorni
decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta notificazione
della comunicazione da parte del proprietario,
contestualmente alla
stipulazione del contratto
di compravendita o del contratto preliminare. Nel
caso in
cui l'immobile risulti
locato a più persone,
la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna
di esse. Il diritto
di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti
i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti
o dal rimanente conduttore. L'avente
titolo che,
entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma,
non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di
avvalersi della
prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme
del presente
articolo non si applicano
nelle ipotesi previste dall'art.
732 del codice civile, per le quali la prelazione opera
a favore
dei coeredi,
e nella
ipotesi di
trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro
il secondo grado. Art. 39. Qualora
il proprietario non
provveda alla notificazione di cui all'articolo
precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello
risultante dall'atto
di trasferimento
a titolo
oneroso dell'immobile, l'avente
diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla
trascrizione
del contratto, riscattare
l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo
deve essere
effettuato entro
il termine
di tre mesi che decorrono,
quando non
vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo
giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente
o successivo avente
causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto. Se
per qualsiasi
motivo, l'acquirent e o successivo avente causa faccia
opposizione al
riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno
del passaggio
in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio. Art. 40. Il
locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del
contratto rinnovato
ai sensi dell'art.
28, deve comunicare le offerte
al conduttore,
mediante raccomandata
con avviso
di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Tale
obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non
intende rinnovare
la locazione
e nei casi di cessazione
del rapporto di
locazione dovuti
a risoluzione
per inadempimento
o recesso del
conduttore o ad una
delle procedure previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo. Il conduttore
ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro
trenta giorni
dalla ricezione della
comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni
uguali a
quelle comunicategli dal locatore. Egli
conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il
locatore e il nuovo
conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando
il locatore
abbia ottenuto
il rilascio dell'immobile
non intendendo locarlo
a terzi,
e, viceversa,
lo abbia concesso
in locazione entro i sei mesi successivi.) Letto, confermato
e sottoscritto Ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente
per iscritto le clausole n. 03, 04, 09, 12, 13 e 20. |
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