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Il Centro Arbitrale Europeo è un’associazione dotata di personalità giuridica in base alla legge dell’Alsazia Mosella con sede al 3, quai Jacques Sturm, 67000 Strasbourg (Francia)

La Corte Arbitrale Europea è l’organismo di detto Centro che amministra, senza decidere essa stessa, le procedure arbitrali nazionali e internazionali.

E’ stata costituita la Delegazione Italiana della Corte, con sede in Milano, Viale Cassiodoro n. 3, la quale ha costituito e potrà costituire sezioni locali.

La Delegazione Italiana, e per delega di essa le sue Sezioni, amministrano direttamente (A) le controversie aventi tutti i seguenti requisiti: 1. nazionalità o domicilio italiano di tutte le parti; 2. sede della procedura in Italia; 3. assoggettabilità della controversia alla legge processuale italiana; così come (B) le controversie che le parti – anche in assenza di tali requisiti – assoggettino espressamente al regolamento arbitrale della Delegazione Italiana. Ogni altra controversia della quale sia investita la Delegazione Italiana o una sezione della stessa dovrà essere da essa trasmessa alla segreteria della Corte a Strasburgo.

La Sezione locale della Delegazione Italiana, indicata congiuntamente dalle parti o in difetto scelta dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana, svolgerà, quanto alle procedure arbitrali ad essa assegnate, tutte le funzioni attive e passive previste dai seguenti regolamenti.

La Sezione, alla quale la controversia sarà assegnata, applicherà il regolamento italiano rituale accelerato alle controversie ad essa sottoposte eccetto quando le parti abbiano richiesto l’applicazione del regolamento per arbitrato irrituale o del regolamento per mini-arbitrato solo su documenti.

La Delegazione Italiana e le Sezioni Locali sono dirette ciascuna da un Comitato Esecutivo.

La segreteria della Delegazione Italiana e la segreteria di ciascuna Sezione sono dirette dal Consigliere Segretario del rispettivo Comitato Esecutivo.

La Delegazione Italiana e le Sezioni hanno sede nel luogo deliberato dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana.

Il funzionamento della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni locali è disciplinato dal Regolamento italiano della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni.

Nel presente Regolamento e nel Regolamento Interno i termini qui di seguito indicati avranno il seguente significato:

“Corte” indica la Corte Arbitrale Europea.
“Delegazione” indica la Delegazione Italiana (la quale opera attraverso il proprio Presidente, Comitato Esecutivo e Segreteria).
“Sezione” indica la sezione designata concordemente dalle parti o in difetto dalla Delegazione Italiana la quale opera attraverso il proprio Presidente, Comitato Esecutivo e Segreteria.
“Segreteria” indica, salvo ove diversamente stabilito, la segreteria della Sezione Designata, diretta dal Consigliere Segretario di tale Sezione.
per “Regolamento della Corte” si intende il Regolamento che si applica alle controversie non nazionali e a quelle nazionali non disciplinate dal Regolamento della Delegazione Italiana.
   

VANTAGGI PER LE CONTROVERSIE MEDIE DEL RICORSO
ALLA PROCEDURA DI ARBITRATO RITUALE ACCELERATO

La procedura di arbitrato rituale accelerato appare particolarmente indicata per le controversie medie, in quanto si basa:

sul ricorso ad un arbitro unico;
su uno svolgimento normalmente in tre udienze ravvicinate (per rispettare il più possibile il principio dell'immediatezza), e comunque entro un termine standard di 6 mesi;
con un costo sensibilmente ridotto.

 

VANTAGGI DEL RICORSO ALLA PROCEDURA DI
MINI-ARBITRATO SOLO SU DOCUMENTI

Sistema operativo

II procedimento semplificato per mini-arbitrati offre un servizio arbitrale molto rapido (normalmente di non oltre 3 mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro) e molto economico, per le controversie di valore non superiore a euro 7.500 e non complesse, che possano essere decise in base ai soli documenti e attestazioni, senza audizione orale né delle parti né di testi, e senza discussione orale.

 

Convenienza di tale procedimento per le associazioni di categoria

La proposta appare di particolare utilità per le associazioni di categoria, e per le grandi imprese (ad esempio nei settori delle banche, trasporti aerei, ferroviari, auto-trasporti, tranviari, telecomunicazioni, energia, assicurazioni, turismo). Sembra infatti esservi convenienza ad offrire al grande pubblico degli utenti e dei consumatori la possibilità di ottenere soddisfazione rapida e a condizioni economiche ragionevoli. L’offerta di tale strumento al grande pubblico è destinata quindi ad avere un effetto psicologico importante nei rapporti tra l'utente e la grande impresa o associazione di imprese, pari a quello di un certificato di garanzia del servizio, con un verosimile conseguente aumento indiretto anche del loro volume di scambi.

 

Conferma del ricorso alla procedura, dopo che è insorta la singola controversia

Qualora il ricorso alla presente forma di composizione della controversia sia convenuto prima del sorgere della stessa, le parti sono tenute a darne conferma, come da testo allegato.

 

Conclusione

La Corte Arbitrale Europea favorisce il ricorso ai mini-arbitrati in quanto essi svolgono a suo avviso una funzione di giustizia per tutti di rilevanza sociale.

 

 

e-mail : info@cour-europe-arbitrage.org
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