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CONTRATTO DI APPALTO
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Tra

[]___________________________, sede in ___________________ e

capitale sociale di L.________________ interamente versato, iscritta al

Registro delle Imprese presso il Tribunale di________ al n. _______, in

persona del legale rappresentante Dr._________________ munito per statuto e delibera del Consiglio di Amministrazione del potere di impegnare

la Società alla stipula del presente contratto

Signor_______________ con domicilio in _________________________

                                    (qui di seguito per brevità denominato il Committente)

 

e

SOCIETA’……………………, con sede in ………….., con capitale sociale di L…………………….., iscritta al registro delle Imprese di ………….al n. ………………, in persona del legale rappresentante e …………signor…………………….., munito per statuto e delibera del Consiglio di Amministrazione del potere di impegnare la Società alla stipula del presente contratto

(qui di seguito per brevità l’Impresa)

premesso che

-         Il Committente intende affidare ad un Impresa l’esecuzione dei lavori di appalto di seguito descritti;

-         L’Impresa dichiara di essere a conoscenza del progetto del Committente e di disporre della esperienza, tecnologia, fondi e personale necessari per la buona esecuzione di tali lavori;

Ciò premesso si conviene quanto segue:

1) Oggetto dell’Appalto

Il Committente con il presente contratto affida all’Impresa, che accetta, l’esecuzione dei seguenti lavori:

 

 

L’appalto comprende tutte le operazioni e forniture necessarie per l’esecuzione del presente appalto, anche se non indicate nel progetto, che siano necessarie per la buona esecuzione di tali lavori.

 

2) Disciplina dell’appalto

Il presente appalto è disciplinato dalle pattuizioni di cui al presente contratto e, per quanto in esse non previsto o da esse non derogabile, dalle disposizioni di legge;

 

3) Documenti Contrattuali

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

-         il progetto esecutivo;

-         il programma dei lavori;

-         la concessione edilizia ove prescritta;

-         l’elenco dei prezzi unitari indicati dall’Impresa;

-         il progetto esecutivo delle strutture in cemento armato, ove prescritto;

In caso di divergenza tra due o più documenti che si riferiscono ad una determinata questione, l’Impresa avrà diritto di richiedere al Committente di indicare prontamente a quale di essi egli è tenuto ad attenersi.

 

4) Corrispettivo

~                   il corrispettivo dell’appalto è convenuto a forfait in L. ………...

~                   il corrispettivo dell’appalto è convenuto a misura. Le opere saranno compensate in base all’elenco dei prezzi unitari sopra indicato.

In tal ultimo caso l'importo di L. ………indicato dall’Impresa non sarà  vincolante per le parti ed il corrispettivo dei lavori varierà in più o in meno a seconda della quantità effettiva di opere eseguite. Ad esso andranno applicati i prezzi unitari di cui sopra.

Tale corrispettivo non comprende i costi relativi all’esecuzione del piano di sicurezza, in quanto a carico del Committente.

 

5) Revisione dei prezzi

Pertanto, il corrispettivo dell’appalto è fisso ed invariabile. Esso non potrà essere modificato per qualsiasi motivo, tra cui per difficoltà di esecuzione impreviste o imprevedibili derivanti da fattori geologici e di qualsiasi altro genere, così come in caso di aumenti o diminuzioni del costo dei lavori o manodopera, trasporti,  di modifiche delle imposte dirette e indirette, legislazione corso dei cambi e così via.

 

6) Termini di pagamento

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno effettuati  del Committente all’Impresa pagamenti di acconti sul corrispettivo dell’appalto nella seguente misura:

-         un primo acconto nella misura del….% contro rilascio di garanzia come di seguito previsto;

-         ulteriori acconti ciascuno entro trenta giorni dall’emissione da parte del Direttore dei Lavori di stato di avanzamento lavori, previa detrazione da esso di una trattenuta del…% per il rimborso del primo acconto.

-         Il corrispettivo sarà dovuto solo in caso di ultimazione dei lavori e loro accettazione da parte del Committente. In difetto gli acconti dovranno essere restituiti.

 

7) Programma di esecuzione dei lavori

Le parti convengono che il rispetto, da parte dell’Impresa, del programma di lavori salvo motivi di particolare gravità, che il Committente dovesse accettare, è elemento essenziale del presente contratto.

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il ………..

Per ogni giorno di ritardo da parte dell’Impresa sul termine di ultimazione dei lavori, eccetto ove esso non sia ad esso imputabile, l’Impresa corrisponderà una penale di L. …………….senza pregiudizio al diritto del Committente di avvalersi degli altri rimedi previsti dal presente contratto.

 

8) Nomina del Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza dei Lavori

Il Committente  nomina Direttore dei Lavori il signor…..……………., domiciliato in ………………………..Egli avrà tra gli altri il potere di  controllare che l’esecuzione dell’opera avvenga secondo il progetto, le presenti pattuizioni e a regola d’arte e potrà dare istruzioni all’Impresa di attenersi ad essi tra cui relativamente a ciascun singolo lavoro modalità di esecuzione, tempistica, cautele e così via. Tra i compiti del Direttore dei Lavori rientrerà:

-         la verifica della regolarità del progetto e degli altri documenti contrattuali

-         l’approvazione di progetti esecutivi ove a carico dell’Impresa

-         coordinamento tra tali lavori e altri lavori, forniture o installazioni affidati dal Committente a terzi

-         la misurazione delle opere

-         la redazione della contabilità e degli stati di avanzamento

-         la comunicazione all’Impresa delle varianti disposte dal Committente o delle varianti necessarie che, in entrambi i casi, dovranno essere approvati e per iscritto  dal Committente e di  cui copia sarà consegnata all’Impresa.

-         la verifica dell’osservanza del programma dei lavori e l’intervento per porre ove possibile rimedio a ritardi.

-         la trasmissione al Committente degli stati di avanzamento da esso liquidati

-         la comunicazione al Committente delle contestazioni eventualmente mosse dalla Impresa alle proprie istruzioni

-         la redazione del verbale di ultimazione dei lavori, del conto finale e l’assistenza al collaudo.

-         il coordinamento della progettazione ed esecuzione

L’Impresa dovrà richiedere immediata conferma scritta di eventuali istruzioni del Direttore dei Lavori. In assenza di essa, l’ordine o le istruzioni verbali  non potranno da essa essere provati diversamente.

L’Impresa avrà facoltà di sollevare obiezioni agli ordini ed istruzioni al Direttore dei Lavori. Tali obiezioni dovranno essere formulate per iscritto prima dell’esecuzione degli stessi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento delle istruzioni scritte.

Ove possieda i requisiti di cui all’art. 10 del d. lgs. 494/96, il Direttore dei Lavori sarà nominato allo stesso tempo responsabile ai fini della sicurezza e Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

L’Impresa ha fornito al Committente le informazioni previste dall’art. 3 co. 8° del d. lgs. 494/96.

L’Impresa dichiara di non aver ricevuto  dal Committente informazioni sui rischi specifici relativi agli impianti e manufatti dei luoghi di lavori in osservanza della normativa di cui al d.lgs. n. 626/94 integrato dal d.lgs n. 242/96.

Il Direttore dei Lavori e Responsabile ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 494/96, sarà tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela indicate nell’art. 3 del d. lgs. 626/94 affinchè la sicurezza venga integrata nella progettazione esecutiva dell’opera o a valutare i rischi ed eliminarli o, se ciò è impossibile, a ridurli al minimo.

Il Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 494/96 sarà tenuto a trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente prima dell’inizio dei lavori la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato III di detto decreto legislativo e successivamente gli eventuali aggiornamenti.

 

9) Capo cantiere

l’Impresa affida la Direzione del proprio cantiere al Signor………

 

Il capo-cantiere dovrà:

-         essere reperibile per tutta la durata dei lavori

-         curare l’organizzazione del cantiere e la disciplina dello stessa compreso il divieto di accesso a chi non autorizzato e l’allontanamento di chi  ad avviso suo o del Direttore dei Lavori non giovasse al buon svolgimento dei lavori.

-         l’osservanza di ogni disposizione di sicurezza e diretta ad evitare infortuni e danni.

 

10) Obblighi del Committente

Sono a carico del Committente

-         l’ottenimento di ogni prescritta concessione e autorizzazione amministrativa.

-         Lo svolgimento di ogni pratica amministrativa.

-         la corresponsione delle tasse, e ogni versamento dovuto per dotare l’immobile delle utenze definitive (energia elettrica, acqua potabile, gas, telefono, trasmissioni telematiche e allacciamento alla rete di fognatura).

-         il progetto esecutivo dei lavori, ivi compreso i cementi armati ove rientrino nei lavori appaltati.

 

11) Obblighi dell’Impresa

All’Impresa compete l’organizzazione e la  disciplina del cantiere, la esecuzione dei  lavori in base alle pattuizioni contrattuali, alle prescrizioni di legge e alle regole dell’arte, e lo svolgimento degli stessi secondo il programma di lavori pattuito e in genere ogni altra attività necessaria per la buona e tempestiva esecuzione ed ultimazione dei lavori.

Tra tali obblighi Vi sono:

-         l’assunzione di dipendenti e il ricorso a consulenti necessari per l’esecuzione dei lavori

-         l’osservanza delle norme in materia di lavoro relativamente ai propri dipendenti

-         l’applicazione agli stessi delle condizioni normative e retributive di cui agli accordi economici collettivi di lavoro

-         l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e assicurazione dei dipendenti.

-         la fornitura di tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori.

-         la fornitura a sua cura e spese di tutte le opere provvisionali e dei mezzi d’opera necessari per la buona esecuzione dei lavori;

-         l’esecuzione degli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica e  fognature, la raccolta e  consegna agli uffici competenti delle campionature da sottoporre ad analisi

-         consentire l’accesso al cantiere agli altri appaltatori e/o fornitori del Committente

-         il carico, scarico e deposito dentro al cantiere dei materiali necessari

-         la sorveglianza del cantiere

-         la pulizia del cantiere e lo sgombero a lavori ultimati

-         l’esecuzione, ove richiestone, di lavori in economia, non compresi nei lavori appaltati, in appoggio ad altri appaltatori o fornitori del Committente.

-         la segnalazione al Direttore dei Lavori di difetti o errori nel progetto e/o nelle istruzioni da esso impartitegli, eccetto qualora tale difetto o errore sia rilevabile dall’Impresa con l’uso della normale diligenza.

 

12) Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dal Committente all’Impresa avverrà il giorno……..

Di tale consegna sarà redatto verbale sottoscritto da entrambe le parti. In caso di mancata presenza dell’Impresa, Il Committente farà intervenire un ingegnere libero professionista, il quale attesti la impossibilità di consegna per assenza dell’Impresa e controfirmi il verbale. Il Committente avrà la facoltà, decorsi inutilmente cinque giorni lavorativi da tale data senza che l’Impresa si presenti per ricevere con debito preavviso la consegna, di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento dei danni.

L’Impresa dovrà effettuare entro cinque giorni lavorativi dalla consegna eventuali osservazioni, in difetto si riterrà che essa non abbia rilievi al riguardo.

 

13) Varianti in corso d’opera

Non è  consentito all’Impresa di effettuare varianti, o comunque aggiunte ai lavori, che non abbiano riportato la precedente autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori e  del Committente.

L’Impresa ha l’obbligo di eseguire le varianti richieste dal Committente sempre che non modifichino sostanzialmente la natura dei lavori o le caratteristiche tecniche dei lavori o non esulino dall’ambito di competenza dell’Impresa stessa. L’esecuzione di tali varianti o aggiunte dà diritto all’Impresa di ottenere il pagamento dei lavori ulteriori eseguiti alle stesse  condizioni contrattuali. Ove si tratti di nuove categorie di lavori o si debbano  impiegare materiali non previsti dal presente contratto, le parti si consulteranno prontamente per determinare tali prezzi e in difetto ciascuna di esse potrà richiederne la determinazione al terzo designato in base all’art. 35. Le varianti necessarie potranno essere eseguite solo previa comunicazione effettuata dalla parte, che ne abbia individuato la necessità all’altra e sempre che tale ultima parte non abbia sollevato eccezioni. Ove sorga divergenza al riguardo o sul relativo corrispettivo, ciò sarà determinato dal terzo designato in base all’art. 35.

Qualsiasi altra disposizione di legge diversa da quanto sopra previsto e derogabile è qui derogata.

Qualora le varianti comportino un aumento dei lavori, esse potranno comportare un nuovo termine di ultimazione dei lavori. In difetto di accordo tra le parti, il nuovo termine di ultimazione sarà determinato dal terzo designato in base all’art. 35.

 

14) Recesso

 Il Committente potrà recedere dal contratto in tutto o in parte o ridurne l’oggetto prima dell’inizio della sua esecuzione o durante la stessa. In tal caso il Committente dovrà corrispondere all’Impresa il corrispettivo per i lavori eseguiti e  rimborsarle le ragionevoli spese documentate già effettuate per gli ulteriori lavori, restando escluso il mancato guadagno per la parte dell’appalto non ancora eseguita.

 

15) Vizi e difformità

L’Impresa eseguirà i lavori con la massima diligenza professionale secondo i più alti livelli tecnici e  a regola d’arte.

L’Impresa risponderà nei confronti del Committente per eventuali difetti , mancanza di qualità, inidoneità allo scopo e non conformità e si obbliga a tenere il Committente indenne da qualsiasi pretesa o richiesta di terzi che si ritenessero danneggiati dall’attività da essa svolta nell’esecuzione del presente appalto.

In particolare l’Impresa si obbliga ad eseguire i necessari lavori di riparazione e  completamento.

I vizi occulti dovranno essere denunciati entro 4  (quattro) mesi dalla scoperta e la garanzia è fornita dall’Impresa per gli eventuali vizi che abbiano a manifestarsi nei cinque anni dalla consegna. I rimedi previsti a favore della Committente dall’art. 1668 c.c. spettano anche in assenza di colpa dell’appaltatore.

Qualora l’Impresa sia richiesta di eliminare  vizi e non vi provveda entro 30 giorni dalle richiesta, essa autorizza sin da ora il Committente a farli eseguire da terzi, senza nessun altra formalità, subendo la riduzione del prezzo e rimborsando al Committente gli eventuali ulteriori costi essi potranno essere detratti dal saldo dovuto o in difetto daranno diritto  al Committente di ottenerne il rimborso diretto dalla Impresa.

Il Committente  potrà risolvere il contratto non solo ove l’opera sia inadatta alla propria destinazione, ma in ogni altro caso previsto dalla successiva clausola risolutiva espressa. Al  Committente spetterà la scelta tra i rimedi indicati all’art. 1668 cod. civ. o di avvalersi cumulativamente di alcuni di essi, ove consentito dalla normativa applicabile.

 

16) Responsabilità decennale

Qualora nel corso di dieci anni dalla ultimazione dei lavori, essa per vizi o non conformità dei lavori rovini in tutto o in parte, oppure presenti evidenti pericoli di rovina o vizi che incidano negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e/o sulla funzionalità dell’opera impedendo che essa fornisca la normale utilità e/o consenta il normale godimento, il  Committente potrà avvalersi a danno dell’Impresa di uno qualsiasi dei rimedi di cui all’art. 1668 e pertanto richiedere, in aggiunta ai danni, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo o la ricostruzione dell’opera da parte dell’Impresa o far procedere da terzi all’eliminazione dei difetti senza indugio con i relativi costi a carico dell’Impresa.

 

17) Collaudo

Il collaudo sarà compiuto, e verbalizzato dal collaudatore designato dal  Committente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ultimazione dei lavori. L’Impresa sarà invitata a presenziare. Il collaudo ha per obiettivo di verificare l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e secondo le disposizioni di legge e regolamentari e le norme tecniche e le regole dell’arte e in conformità al contratto e alle varianti legittimamente apportate. L’Impresa può formulare riserve.

Il collaudo può essere richiesto dal  Committente relativamente ad una singola parte dei lavori utilizzabile autonomamente. Le parti convengono che il collaudo comporterà l’accettazione solamente dei vizi apparenti che risultano dal verbale. E’ espressamente esclusa qualsiasi accettazione tacita e presunta anche in caso di presa in consegna effettuata senza formulare riserve, posto che le parti sin da ora pattuiscono che qualsiasi presa in consegna deve intendersi con riserva di ogni successiva verifica.

 

18) Divieto di subappalto

E’ vietato qualsiasi subappalto dall’Impresa a terzi, anche solo di una parte del presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del  Committente.

 

19) Confidenzialità

L’Impresa si obbliga a trattare in via riservata tutte le informazioni, non solo così espressamente indicate ma che abbiano tale natura intrinseca, che otterrà dal  Committente o da terzi, così come i dati ed elementi che essa acquisirà nel corso dell’adempimento del presente incarico.

Essa si obbliga a far sottoscrivere analogo impegno di confidenzialità ai propri dipendenti e collaboratori esterni che possano avere accesso a tali informazioni.

 

20) Accettazione dell’opera

I lavori appaltati si intendono accettati dal  Committente solamente a seguito di esplicita dichiarazione da essa effettuata per iscritto.

 

21) Obbligo di custodia

Dalla consegna del cantiere, ricevuta prima dell’inizio dei lavori, sino alla loro riconsegna al  Committente l’Impresa assume tutti gli obblighi di custodia dell’opera, compresa la manutenzione ordinaria

 

 

22) Clausola risolutiva espressa

Ciascuna parte potrà risolvere il contratto con effetto immediato in base alla presente clausola risolutiva espressa  mediante comunicazione scritta inviata all’altra della propria intenzione di avvalersi della presente clausola ove si verifichi uno dei seguenti eventi:

-         qualora nel corso dei lavori risulti che non viene osservato dall’Impresa, senza alcun giustificato motivo obiettivo, il programma dei lavori e tale ritardo sia rilevante;

-         qualora durante i lavori emerga che l’Impresa non li esegue a regola d’arte;

-         qualora non venga rispettato il termine di ultimazione dei lavori e siano inutilmente decorsi da essi 15 giorni lavorativi;

-         in caso di cambiamento nella titolarità dell’Impresa (o della maggioranza delle azioni della stessa), anche per effetto di successione;

-         in caso di cambiamento nella direzione  dell’Impresa che il  Committente ritenga non soddisfacente.

-         Qualora l’Impresa dovesse subire uno o più protesti o procedure esecutive o istanze di procedure concorsuali o liquidazione volontaria;

-         In caso di inadempimento dell’Impresa che menomi la fiducia del  Committente circa i suoi futuri adempimenti;

-         In caso di inadempimento di una qualsiasi delle clausole di cui ai n 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 24 di cui al presente contratto.

 

23) Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori dovranno essere sospesi per effetto dell’ordine del Direttore dei Lavori, tra cui in caso di avversità atmosferiche, o per motivi non imputabili all’Impresa, che possano recare pregiudizio alla loro esecuzione. In tal caso il termine di ultimazione sarà conseguentemente prorogato.

Ove la sospensione sia limitata ad alcune parti dei lavori, il Direttore dei Lavori determinerà se ciò comporta o meno la necessità di una proroga dei termini.

La sospensione dei lavori non potrà essere disposta dal  Committente, al di fuori di situazioni di necessità, se non per motivi gravi e obiettivi che saranno indicati.

La sospensione dei lavori per motivi non dovuti all’Impresa darà diritto all’Impresa, anche ove ecceda il  termine di 30 giorni, solo ad un indennizzo, esludendosi la risoluzione del contratto se non ove sia evidente che l’appalto così come convenuto non potrà avere esecuzione.

Qualora la sospensione dei lavori sia causata dall’Impresa senza ragionevole motivo oppure egli ad avviso del Direttore dei Lavori rallenti ingiustamente i lavori, il  Committente potrà risolvere il contratto ed affidarne la prosecuzione ad altra impresa.

 

24) Verifica in corso d’opera

Nel corso della durata del contratto, il Direttore dei Lavori effettuerà controlli tra i quali l’andamento degli stessi, la loro tempistica, le modalità di esecuzione dei lavori segnalando all’Impresa le opere o le modalità di loro esecuzione che egli ritenga non conformi alle pattuizioni contrattuali, a norme di sicurezza, a disposizioni di legge o regolamentari e alle regole dell’arte. L’Impresa eliminerà tali irregolarità procedendo ove necessario al loro rifacimento anche qualora non condivida tali rilievi, nel qual caso formulerà riserva.

Qualora l’Impresa non ottemperi all'istruzioni del Direttore dei Lavori in tal senso, il  Committente avrà facoltà di farvi provvedere da terzi previa l’effettuazione di misurazioni o prove, alle quali l’Impresa sarà stata invitata ad assistere.

 

25) Documenti contabili dei lavori

I documenti contabili da tenersi in relazione ai lavori qui appaltati sono:

-         il giornale dei lavori

-         i libretti di misura

-         il registro di contabilità

-         gli stati di avanzamenti dei lavori richiesti dall’Impresa e liquidati dalla direzione dei lavori

-         il conto finale

 

26) Giornale dei lavori

Il Direttore dei Lavori terrà in cantiere un giornale, che deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Direttore dei Lavori e dall’appaltatore, sul quale annoterà almeno settimanalmente le attività svolte dall’Impresa e il progresso dei lavori, il numero degli operai ripartiti per qualifiche, e i mezzi d’opera. In esso saranno indicate le circostanze relative ai lavori che influiscono su di essi tra cui sotto l’aspetto meteorologico.

Qualsiasi riserva deve essere scritta prontamente dall’Impresa nel Giornale dei lavori.

 

27) Stato di avanzamento dei lavori

L’Impresa al termine di ogni mese, a partire dalla consegna del cantiere predisporrà uno stato di avanzamento il quale riassuma tutte le lavorazioni eseguite e il relativo compenso ritenuto dovuto. Ad esso verranno allegati tutti i dettagli. Lo stato di avanzamento dovrà essere conforme al registro di contabilità

Il Direttore dei Lavori procederà alla verifica e ove del caso alla rettifica dello stato di avanzamento e certificherà in calce ad esso la somma da esso determinata e i motivi dell’eventuale divergenza da quanto predisposto dall’Impresa.

 

 

28) Garanzie

L’Impresa si obbliga a consegnare al  Committente contestualmente alla stipula del presente contratto:

-         una fideussione di primario istituto bancario italiano di buon adempimento del presente contratto

-         una fideussione di primario istituto bancario italiano di rimborso dell’acconto qualora i lavori non vengano eseguiti; o tale importo non sia stato rimborsato attraverso le trattenute effettuate sugli stati di avanzamento, o il contratto venga risolto o venga da esso receduto

 

29) Ultimazione dei lavori e conto finale dei Lavori

L’Impresa è tenuta a comunicare al Direttore dei Lavori l’avvenuta ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori redigerà, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il processo verbale relativo a tale ultimazione dei lavori invitando l’Impresa ad assistervi e attesterà l’ultimazione dei Lavori, ove effettivamente avvenuta. Essa non vale quale collaudo e sarà seguita da esso, quando possibile

Entro i trenta giorni successivi all'esito positivo del collaudo, il Direttore dei Lavori redigerà  e consegnerà alle parti il conto finale dei lavori, che terrà conto dell’indicazione del prezzo contrattuale, del compenso per eventuali varianti, della esecuzione o meno di lavori da parte dell’Impresa, di eventuali difetti o non conformità, di eventuali sospensioni e ritardi nei lavori, dell’osservanza o meno del programma dei lavori e delle domande e riserve dell’appaltatore della relativa incidenza economica.

 

30) Pagamento del saldo

Il Committente effettuerà il pagamento all’Impresa del saldo derivante dal conto finale entro i venti giorni lavorativi successivi al ricevimento dello stesso, salvo ove ritenga che il Direttore dei Lavori sia incorso in errori di calcoli o che sussistano altri motivi che giustifichino il mancato pagamento o il pagamento di un importo inferiore.

In caso di ingiustificato ritardo in tale pagamento decorreranno su di esso gli interessi al tasso legale.

 

31) Collaborazioni e riunioni

Ai fini della migliore esecuzione dell’appalto resta inteso che le parti saranno disponibili a fornire precisazioni e indicazioni e che saranno tenute riunioni mensili tra Direttore dei Lavori e l’Impresa, con la presenza del  Committente ove lo ritenga opportuno.

 

32) Modifiche al presente contratto

Il presente contratto non potrà essere modificato che mediante atto scritto.

 

33) Registrazione

le parti dichiarano che:

[] essendo i compensi di cui al presente contratto soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 538 del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e successive modifiche;

[]  il Contratto sarà sottoposto a registrazione a termine fisso, e la tassa di registrazione sarà a carico di ___________________

 

34) Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente contratto traente origine dalla stessa, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale in diritto di un arbitro unico da nominarsi e che opererà in base al regolamento per arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea in vigore alla data del ricorso in arbitrato, che le parti espressamente dichiarano di accettare.

Tale decisione sarà resa in diritto in base a tale regolamento arbitrale e nel rispetto delle norme inderogabili e dei principi di ordine pubblico. La procedura avrà sede in Milano all’indirizzo che sarà determinato dal Collegio arbitrale.

 

35) Perizia tecnica vincolante

Ove nel corso dei lavori sorga la necessità di una decisione urgente di natura tecnica, ciascuna parte potrà chiedere alla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea la nomina immediata di un perito  il quale adotterà tale decisione, dopo aver sentito le parti, nello spazio di pochi giorni. Tale decisione sarà provvisoriamente vincolante per le parti sino a che venga modificata nel corso dell’eventuale contenzioso..

Milano lì………………

 

 IL COMMITTENTE                           L'IMPRESA                                    

___________________                   ____________________

 

Per accettazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle precedenti clausole n. 3,5,7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,28,34,35.

 

Luogo e data

 

 IL COMMITTENTE                                       L'IMPRESA

___________________                            ___________________

 

 

 

 

e-mail : info@cour-europe-arbitrage.org
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