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Tra []___________________________,
sede in ___________________ e capitale
sociale di L.________________ interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese presso il Tribunale di________ al n. _______, in persona
del legale rappresentante Dr._________________ munito per statuto e delibera
del Consiglio di Amministrazione del potere di impegnare la
Società alla stipula del presente contratto Signor_______________
con domicilio in _________________________
(qui di seguito per brevità denominato il Committente) e SOCIETA’……………………,
con sede in ………….., con capitale sociale di L…………………….., iscritta al registro
delle Imprese di ………….al n. ………………, in persona del legale rappresentante
e …………signor…………………….., munito per statuto e delibera del Consiglio di
Amministrazione del potere di impegnare la Società alla stipula del presente
contratto (qui
di seguito per brevità l’Impresa) premesso
che -
Il
Committente intende affidare ad un Impresa l’esecuzione dei lavori di
appalto di seguito descritti; -
L’Impresa
dichiara di essere a conoscenza del progetto del Committente e di disporre
della esperienza, tecnologia, fondi e personale necessari per la buona
esecuzione di tali lavori; Ciò
premesso si conviene quanto segue: 1)
Oggetto dell’Appalto Il
Committente con il presente contratto affida all’Impresa, che accetta,
l’esecuzione dei seguenti lavori: L’appalto
comprende tutte le operazioni e forniture necessarie per l’esecuzione
del presente appalto, anche se non indicate nel progetto, che siano necessarie
per la buona esecuzione di tali lavori. 2)
Disciplina dell’appalto Il
presente appalto è disciplinato dalle pattuizioni di cui al presente contratto
e, per quanto in esse non previsto o da esse non derogabile, dalle disposizioni
di legge; 3)
Documenti Contrattuali Costituiscono
parte integrante del presente contratto: -
il
progetto esecutivo; -
il
programma dei lavori; -
la
concessione edilizia ove prescritta; -
l’elenco
dei prezzi unitari indicati dall’Impresa; -
il
progetto esecutivo delle strutture in cemento armato, ove prescritto; In
caso di divergenza tra due o più documenti che si riferiscono ad una determinata
questione, l’Impresa avrà diritto di richiedere al Committente di indicare
prontamente a quale di essi egli è tenuto ad attenersi. 4)
Corrispettivo ~
il
corrispettivo dell’appalto è convenuto a forfait in L. ………... ~
il
corrispettivo dell’appalto è convenuto a misura. Le opere saranno compensate
in base all’elenco dei prezzi unitari sopra indicato. In tal ultimo caso l'importo di L. ………indicato dall’Impresa
non sarà vincolante per le
parti ed il corrispettivo dei lavori varierà in più o in meno a seconda
della quantità effettiva di opere eseguite. Ad esso andranno applicati
i prezzi unitari di cui sopra. Tale corrispettivo non comprende i costi relativi all’esecuzione
del piano di sicurezza, in quanto a carico del Committente. 5)
Revisione dei prezzi Pertanto,
il corrispettivo dell’appalto è fisso ed invariabile. Esso non potrà essere
modificato per qualsiasi motivo, tra cui per difficoltà di esecuzione
impreviste o imprevedibili derivanti da fattori geologici e di qualsiasi
altro genere, così come in caso di aumenti o diminuzioni del costo dei
lavori o manodopera, trasporti,
di modifiche delle imposte dirette e indirette, legislazione corso
dei cambi e così via. 6)
Termini di pagamento Nel
corso dell’esecuzione dei lavori saranno effettuati del Committente all’Impresa pagamenti di acconti sul corrispettivo
dell’appalto nella seguente misura: -
un
primo acconto nella misura del….% contro rilascio di garanzia come di
seguito previsto; -
ulteriori
acconti ciascuno entro trenta giorni dall’emissione da parte del Direttore
dei Lavori di stato di avanzamento lavori, previa detrazione da esso di
una trattenuta del…% per il rimborso del primo acconto. -
Il
corrispettivo sarà dovuto solo in caso di ultimazione dei lavori e loro
accettazione da parte del Committente. In difetto gli acconti dovranno
essere restituiti. 7)
Programma di esecuzione dei lavori Le
parti convengono che il rispetto, da parte dell’Impresa, del programma
di lavori salvo motivi di particolare gravità, che il Committente dovesse
accettare, è elemento essenziale del presente contratto. I
lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il ……….. Per
ogni giorno di ritardo da parte dell’Impresa sul termine di ultimazione
dei lavori, eccetto ove esso non sia ad esso imputabile, l’Impresa corrisponderà
una penale di L. …………….senza pregiudizio al diritto del Committente di
avvalersi degli altri rimedi previsti dal presente contratto. 8)
Nomina del Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore
della Sicurezza dei Lavori Il
Committente nomina Direttore
dei Lavori il signor…..……………., domiciliato in ………………………..Egli avrà tra
gli altri il potere di controllare
che l’esecuzione dell’opera avvenga secondo il progetto, le presenti pattuizioni
e a regola d’arte e potrà dare istruzioni all’Impresa di attenersi ad
essi tra cui relativamente a ciascun singolo lavoro modalità di esecuzione,
tempistica, cautele e così via. Tra i compiti del Direttore dei Lavori
rientrerà: -
la
verifica della regolarità del progetto e degli altri documenti contrattuali -
l’approvazione
di progetti esecutivi ove a carico dell’Impresa -
coordinamento
tra tali lavori e altri lavori, forniture o installazioni affidati dal
Committente a terzi -
la
misurazione delle opere -
la
redazione della contabilità e degli stati di avanzamento -
la
comunicazione all’Impresa delle varianti disposte dal Committente o delle
varianti necessarie che, in entrambi i casi, dovranno essere approvati
e per iscritto dal Committente
e di cui copia sarà consegnata
all’Impresa. -
la
verifica dell’osservanza del programma dei lavori e l’intervento per porre
ove possibile rimedio a ritardi. -
la
trasmissione al Committente degli stati di avanzamento da esso liquidati -
la
comunicazione al Committente delle contestazioni eventualmente mosse dalla
Impresa alle proprie istruzioni -
la
redazione del verbale di ultimazione dei lavori, del conto finale e l’assistenza
al collaudo. -
il
coordinamento della progettazione ed esecuzione L’Impresa
dovrà richiedere immediata conferma scritta di eventuali istruzioni del
Direttore dei Lavori. In assenza di essa, l’ordine o le istruzioni verbali
non potranno da essa essere provati diversamente. L’Impresa
avrà facoltà di sollevare obiezioni agli ordini ed istruzioni al Direttore
dei Lavori. Tali obiezioni dovranno essere formulate per iscritto prima
dell’esecuzione degli stessi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi
dal ricevimento delle istruzioni scritte. Ove
possieda i requisiti di cui all’art. 10 del d. lgs. 494/96, il Direttore
dei Lavori sarà nominato allo stesso tempo responsabile ai fini della
sicurezza e Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. L’Impresa
ha fornito al Committente le informazioni previste dall’art. 3 co. 8°
del d. lgs. 494/96. L’Impresa
dichiara di non aver ricevuto dal
Committente informazioni sui rischi specifici relativi agli impianti e
manufatti dei luoghi di lavori in osservanza della normativa di cui al
d.lgs. n. 626/94 integrato dal d.lgs n. 242/96. Il
Direttore dei Lavori e Responsabile ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 494/96,
sarà tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela
indicate nell’art. 3 del d. lgs. 626/94 affinchè la sicurezza venga integrata
nella progettazione esecutiva dell’opera o a valutare i rischi ed eliminarli
o, se ciò è impossibile, a ridurli al minimo. Il
Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 494/96 sarà tenuto
a trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente prima
dell’inizio dei lavori la notifica preliminare elaborata conformemente
all’allegato III di detto decreto legislativo e successivamente gli eventuali
aggiornamenti. 9)
Capo cantiere l’Impresa
affida la Direzione del proprio cantiere al Signor……… Il
capo-cantiere dovrà: -
essere
reperibile per tutta la durata dei lavori -
curare
l’organizzazione del cantiere e la disciplina dello stessa compreso il
divieto di accesso a chi non autorizzato e l’allontanamento di chi
ad avviso suo o del Direttore dei Lavori non giovasse al buon svolgimento
dei lavori. -
l’osservanza
di ogni disposizione di sicurezza e diretta ad evitare infortuni e danni. 10)
Obblighi del Committente Sono
a carico del Committente -
l’ottenimento
di ogni prescritta concessione e autorizzazione amministrativa. -
Lo
svolgimento di ogni pratica amministrativa. -
la
corresponsione delle tasse, e ogni versamento dovuto per dotare l’immobile
delle utenze definitive (energia elettrica, acqua potabile, gas, telefono,
trasmissioni telematiche e allacciamento alla rete di fognatura). -
il
progetto esecutivo dei lavori, ivi compreso i cementi armati ove rientrino
nei lavori appaltati. 11)
Obblighi dell’Impresa All’Impresa
compete l’organizzazione e la disciplina
del cantiere, la esecuzione dei lavori in base alle pattuizioni contrattuali, alle prescrizioni
di legge e alle regole dell’arte, e lo svolgimento degli stessi secondo
il programma di lavori pattuito e in genere ogni altra attività necessaria
per la buona e tempestiva esecuzione ed ultimazione dei lavori. Tra
tali obblighi Vi sono: -
l’assunzione
di dipendenti e il ricorso a consulenti necessari per l’esecuzione dei
lavori -
l’osservanza
delle norme in materia di lavoro relativamente ai propri dipendenti -
l’applicazione
agli stessi delle condizioni normative e retributive di cui agli accordi
economici collettivi di lavoro -
l’osservanza
delle prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e assicurazione
dei dipendenti. -
la
fornitura di tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori. -
la
fornitura a sua cura e spese di tutte le opere provvisionali e dei mezzi
d’opera necessari per la buona esecuzione dei lavori; -
l’esecuzione
degli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica
e fognature, la raccolta
e consegna agli uffici competenti
delle campionature da sottoporre ad analisi -
consentire
l’accesso al cantiere agli altri appaltatori e/o fornitori del Committente -
il
carico, scarico e deposito dentro al cantiere dei materiali necessari -
la
sorveglianza del cantiere -
la
pulizia del cantiere e lo sgombero a lavori ultimati -
l’esecuzione,
ove richiestone, di lavori in economia, non compresi nei lavori appaltati,
in appoggio ad altri appaltatori o fornitori del Committente. -
la
segnalazione al Direttore dei Lavori di difetti o errori nel progetto
e/o nelle istruzioni da esso impartitegli, eccetto qualora tale difetto
o errore sia rilevabile dall’Impresa con l’uso della normale diligenza. 12)
Consegna dei lavori La
consegna dei lavori dal Committente all’Impresa avverrà il giorno…….. Di
tale consegna sarà redatto verbale sottoscritto da entrambe le parti.
In caso di mancata presenza dell’Impresa, Il Committente farà intervenire
un ingegnere libero professionista, il quale attesti la impossibilità
di consegna per assenza dell’Impresa e controfirmi il verbale. Il Committente
avrà la facoltà, decorsi inutilmente cinque giorni lavorativi da tale
data senza che l’Impresa si presenti per ricevere con debito preavviso
la consegna, di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento dei
danni. L’Impresa
dovrà effettuare entro cinque giorni lavorativi dalla consegna eventuali
osservazioni, in difetto si riterrà che essa non abbia rilievi al riguardo. 13)
Varianti in corso d’opera Non
è consentito all’Impresa
di effettuare varianti, o comunque aggiunte ai lavori, che non abbiano
riportato la precedente autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori
e del Committente. L’Impresa
ha l’obbligo di eseguire le varianti richieste dal Committente sempre
che non modifichino sostanzialmente la natura dei lavori o le caratteristiche
tecniche dei lavori o non esulino dall’ambito di competenza dell’Impresa
stessa. L’esecuzione di tali varianti o aggiunte dà diritto all’Impresa
di ottenere il pagamento dei lavori ulteriori eseguiti alle stesse condizioni contrattuali. Ove si tratti di nuove categorie di
lavori o si debbano impiegare
materiali non previsti dal presente contratto, le parti si consulteranno
prontamente per determinare tali prezzi e in difetto ciascuna di esse
potrà richiederne la determinazione al terzo designato in base all’art.
35. Le varianti necessarie potranno essere eseguite solo previa comunicazione
effettuata dalla parte, che ne abbia individuato la necessità all’altra
e sempre che tale ultima parte non abbia sollevato eccezioni. Ove sorga
divergenza al riguardo o sul relativo corrispettivo, ciò sarà determinato
dal terzo designato in base all’art. 35. Qualsiasi
altra disposizione di legge diversa da quanto sopra previsto e derogabile
è qui derogata. Qualora
le varianti comportino un aumento dei lavori, esse potranno comportare
un nuovo termine di ultimazione dei lavori. In difetto di accordo tra
le parti, il nuovo termine di ultimazione sarà determinato dal terzo designato
in base all’art. 35. 14)
Recesso Il
Committente potrà recedere dal contratto in tutto o in parte o ridurne
l’oggetto prima dell’inizio della sua esecuzione o durante la stessa.
In tal caso il Committente dovrà corrispondere all’Impresa il corrispettivo
per i lavori eseguiti e rimborsarle
le ragionevoli spese documentate già effettuate per gli ulteriori lavori,
restando escluso il mancato guadagno per la parte dell’appalto non ancora
eseguita. 15)
Vizi e difformità L’Impresa
eseguirà i lavori con la massima diligenza professionale secondo i più
alti livelli tecnici e a
regola d’arte. L’Impresa
risponderà nei confronti del Committente per eventuali difetti , mancanza
di qualità, inidoneità allo scopo e non conformità e si obbliga a tenere
il Committente indenne da qualsiasi pretesa o richiesta di terzi che si
ritenessero danneggiati dall’attività da essa svolta nell’esecuzione del
presente appalto. In
particolare l’Impresa si obbliga ad eseguire i necessari lavori di riparazione
e completamento. I
vizi occulti dovranno essere denunciati entro 4 (quattro) mesi dalla scoperta e la garanzia è fornita dall’Impresa
per gli eventuali vizi che abbiano a manifestarsi nei cinque anni dalla
consegna. I rimedi previsti a favore della Committente dall’art. 1668
c.c. spettano anche in assenza di colpa dell’appaltatore. Qualora
l’Impresa sia richiesta di eliminare
vizi e non vi provveda entro 30 giorni dalle richiesta, essa autorizza
sin da ora il Committente a farli eseguire da terzi, senza nessun altra
formalità, subendo la riduzione del prezzo e rimborsando al Committente
gli eventuali ulteriori costi essi potranno essere detratti dal saldo
dovuto o in difetto daranno diritto
al Committente di ottenerne il rimborso diretto dalla Impresa. Il
Committente potrà risolvere
il contratto non solo ove l’opera sia inadatta alla propria destinazione,
ma in ogni altro caso previsto dalla successiva clausola risolutiva espressa.
Al Committente spetterà la
scelta tra i rimedi indicati all’art. 1668 cod. civ. o di avvalersi cumulativamente
di alcuni di essi, ove consentito dalla normativa applicabile. 16)
Responsabilità decennale Qualora
nel corso di dieci anni dalla ultimazione dei lavori, essa per vizi o
non conformità dei lavori rovini in tutto o in parte, oppure presenti
evidenti pericoli di rovina o vizi che incidano negativamente in maniera
profonda sugli elementi essenziali di struttura e/o sulla funzionalità
dell’opera impedendo che essa fornisca la normale utilità e/o consenta
il normale godimento, il Committente
potrà avvalersi a danno dell’Impresa di uno qualsiasi dei rimedi di cui
all’art. 1668 e pertanto richiedere, in aggiunta ai danni, la risoluzione
del contratto o la riduzione del prezzo o la ricostruzione dell’opera
da parte dell’Impresa o far procedere da terzi all’eliminazione dei difetti
senza indugio con i relativi costi a carico dell’Impresa. 17)
Collaudo Il
collaudo sarà compiuto, e verbalizzato dal collaudatore designato dal
Committente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ultimazione
dei lavori. L’Impresa sarà invitata a presenziare. Il collaudo ha per
obiettivo di verificare l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e secondo
le disposizioni di legge e regolamentari e le norme tecniche e le regole
dell’arte e in conformità al contratto e alle varianti legittimamente
apportate. L’Impresa può formulare riserve. Il
collaudo può essere richiesto dal
Committente relativamente ad una singola parte dei lavori utilizzabile
autonomamente. Le parti convengono che il collaudo comporterà l’accettazione
solamente dei vizi apparenti che risultano dal verbale. E’ espressamente
esclusa qualsiasi accettazione tacita e presunta anche in caso di presa
in consegna effettuata senza formulare riserve, posto che le parti sin
da ora pattuiscono che qualsiasi presa in consegna deve intendersi con
riserva di ogni successiva verifica. 18)
Divieto di subappalto E’
vietato qualsiasi subappalto dall’Impresa a terzi, anche solo di una parte
del presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del
Committente. 19)
Confidenzialità L’Impresa
si obbliga a trattare in via riservata tutte le informazioni, non solo
così espressamente indicate ma che abbiano tale natura intrinseca, che
otterrà dal Committente o
da terzi, così come i dati ed elementi che essa acquisirà nel corso dell’adempimento
del presente incarico. Essa
si obbliga a far sottoscrivere analogo impegno di confidenzialità ai propri
dipendenti e collaboratori esterni che possano avere accesso a tali informazioni. 20)
Accettazione dell’opera I
lavori appaltati si intendono accettati dal
Committente solamente a seguito di esplicita dichiarazione da essa
effettuata per iscritto. 21)
Obbligo di custodia Dalla
consegna del cantiere, ricevuta prima dell’inizio dei lavori, sino alla
loro riconsegna al Committente
l’Impresa assume tutti gli obblighi di custodia dell’opera, compresa la
manutenzione ordinaria 22)
Clausola risolutiva espressa Ciascuna
parte potrà risolvere il contratto con effetto immediato in base alla
presente clausola risolutiva espressa
mediante comunicazione scritta inviata all’altra della propria
intenzione di avvalersi della presente clausola ove si verifichi uno dei
seguenti eventi: -
qualora
nel corso dei lavori risulti che non viene osservato dall’Impresa, senza
alcun giustificato motivo obiettivo, il programma dei lavori e tale ritardo
sia rilevante; -
qualora
durante i lavori emerga che l’Impresa non li esegue a regola d’arte; -
qualora
non venga rispettato il termine di ultimazione dei lavori e siano inutilmente
decorsi da essi 15 giorni lavorativi; -
in
caso di cambiamento nella titolarità dell’Impresa (o della maggioranza
delle azioni della stessa), anche per effetto di successione; -
in
caso di cambiamento nella direzione
dell’Impresa che il Committente
ritenga non soddisfacente. -
Qualora
l’Impresa dovesse subire uno o più protesti o procedure esecutive o istanze
di procedure concorsuali o liquidazione volontaria; -
In
caso di inadempimento dell’Impresa che menomi la fiducia del
Committente circa i suoi futuri adempimenti; -
In
caso di inadempimento di una qualsiasi delle clausole di cui ai n 7, 11,
12, 13, 15, 18, 19, 21, 24 di cui al presente contratto. 23)
Sospensioni e ripresa dei lavori I
lavori dovranno essere sospesi per effetto dell’ordine del Direttore dei
Lavori, tra cui in caso di avversità atmosferiche, o per motivi non imputabili
all’Impresa, che possano recare pregiudizio alla loro esecuzione. In tal
caso il termine di ultimazione sarà conseguentemente prorogato. Ove
la sospensione sia limitata ad alcune parti dei lavori, il Direttore dei
Lavori determinerà se ciò comporta o meno la necessità di una proroga
dei termini. La
sospensione dei lavori non potrà essere disposta dal Committente, al di fuori di situazioni di necessità, se non
per motivi gravi e obiettivi che saranno indicati. La
sospensione dei lavori per motivi non dovuti all’Impresa darà diritto
all’Impresa, anche ove ecceda il
termine di 30 giorni, solo ad un indennizzo, esludendosi la risoluzione
del contratto se non ove sia evidente che l’appalto così come convenuto
non potrà avere esecuzione. Qualora
la sospensione dei lavori sia causata dall’Impresa senza ragionevole motivo
oppure egli ad avviso del Direttore dei Lavori rallenti ingiustamente
i lavori, il Committente
potrà risolvere il contratto ed affidarne la prosecuzione ad altra impresa. 24)
Verifica in corso d’opera Nel
corso della durata del contratto, il Direttore dei Lavori effettuerà controlli
tra i quali l’andamento degli stessi, la loro tempistica, le modalità
di esecuzione dei lavori segnalando all’Impresa le opere o le modalità
di loro esecuzione che egli ritenga non conformi alle pattuizioni contrattuali,
a norme di sicurezza, a disposizioni di legge o regolamentari e alle regole
dell’arte. L’Impresa eliminerà tali irregolarità procedendo ove necessario
al loro rifacimento anche qualora non condivida tali rilievi, nel qual
caso formulerà riserva. Qualora
l’Impresa non ottemperi all'istruzioni del Direttore dei Lavori in tal
senso, il Committente avrà
facoltà di farvi provvedere da terzi previa l’effettuazione di misurazioni
o prove, alle quali l’Impresa sarà stata invitata ad assistere. 25)
Documenti contabili dei lavori I
documenti contabili da tenersi in relazione ai lavori qui appaltati sono: -
il
giornale dei lavori -
i
libretti di misura -
il
registro di contabilità -
gli
stati di avanzamenti dei lavori richiesti dall’Impresa e liquidati dalla
direzione dei lavori -
il
conto finale 26)
Giornale dei lavori Il
Direttore dei Lavori terrà in cantiere un giornale, che deve essere sottoscritto
in ogni pagina dal Direttore dei Lavori e dall’appaltatore, sul quale
annoterà almeno settimanalmente le attività svolte dall’Impresa e il progresso
dei lavori, il numero degli operai ripartiti per qualifiche, e i mezzi
d’opera. In esso saranno indicate le circostanze relative ai lavori che
influiscono su di essi tra cui sotto l’aspetto meteorologico. Qualsiasi
riserva deve essere scritta prontamente dall’Impresa nel Giornale dei
lavori. 27)
Stato di avanzamento dei lavori L’Impresa
al termine di ogni mese, a partire dalla consegna del cantiere predisporrà
uno stato di avanzamento il quale riassuma tutte le lavorazioni eseguite
e il relativo compenso ritenuto dovuto. Ad esso verranno allegati tutti
i dettagli. Lo stato di avanzamento dovrà essere conforme al registro
di contabilità Il
Direttore dei Lavori procederà alla verifica e ove del caso alla rettifica
dello stato di avanzamento e certificherà in calce ad esso la somma da
esso determinata e i motivi dell’eventuale divergenza da quanto predisposto
dall’Impresa. 28)
Garanzie L’Impresa
si obbliga a consegnare al Committente
contestualmente alla stipula del presente contratto: -
una
fideussione di primario istituto bancario italiano di buon adempimento
del presente contratto -
una
fideussione di primario istituto bancario italiano di rimborso dell’acconto
qualora i lavori non vengano eseguiti; o tale importo non sia stato rimborsato
attraverso le trattenute effettuate sugli stati di avanzamento, o il contratto
venga risolto o venga da esso receduto 29)
Ultimazione dei lavori e conto finale dei Lavori L’Impresa
è tenuta a comunicare al Direttore dei Lavori l’avvenuta ultimazione dei
lavori. Il Direttore dei Lavori redigerà, entro trenta giorni dal ricevimento
di tale comunicazione, il processo verbale relativo a tale ultimazione
dei lavori invitando l’Impresa ad assistervi e attesterà l’ultimazione
dei Lavori, ove effettivamente avvenuta. Essa non vale quale collaudo
e sarà seguita da esso, quando possibile Entro
i trenta giorni successivi all'esito positivo del collaudo, il Direttore
dei Lavori redigerà e consegnerà
alle parti il conto finale dei lavori, che terrà conto dell’indicazione
del prezzo contrattuale, del compenso per eventuali varianti, della esecuzione
o meno di lavori da parte dell’Impresa, di eventuali difetti o non conformità,
di eventuali sospensioni e ritardi nei lavori, dell’osservanza o meno
del programma dei lavori e delle domande e riserve dell’appaltatore della
relativa incidenza economica. 30)
Pagamento del saldo Il
Committente effettuerà il pagamento all’Impresa del saldo derivante dal
conto finale entro i venti giorni lavorativi successivi al ricevimento
dello stesso, salvo ove ritenga che il Direttore dei Lavori sia incorso
in errori di calcoli o che sussistano altri motivi che giustifichino il
mancato pagamento o il pagamento di un importo inferiore. In
caso di ingiustificato ritardo in tale pagamento decorreranno su di esso
gli interessi al tasso legale. 31)
Collaborazioni e riunioni Ai
fini della migliore esecuzione dell’appalto resta inteso che le parti
saranno disponibili a fornire precisazioni e indicazioni e che saranno
tenute riunioni mensili tra Direttore dei Lavori e l’Impresa, con la presenza
del Committente ove lo ritenga
opportuno. 32)
Modifiche al presente contratto Il
presente contratto non potrà essere modificato che mediante atto scritto. 33)
Registrazione le
parti dichiarano che: []
essendo i compensi di cui al presente contratto soggetti all’Imposta sul
Valore Aggiunto ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche,
il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a tassa fissa
ai sensi degli artt. 538 del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e successive modifiche; [] il Contratto sarà sottoposto a registrazione a termine fisso,
e la tassa di registrazione sarà a carico di ___________________ 34)
Risoluzione delle controversie Qualsiasi
controversia che dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al
presente contratto traente origine dalla stessa, comprese quelle inerenti
alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita
alla decisione in via rituale in diritto di un arbitro unico da nominarsi
e che opererà in base al regolamento per arbitrato nazionale rituale accelerato
della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea in vigore alla
data del ricorso in arbitrato, che le parti espressamente dichiarano di
accettare. Tale
decisione sarà resa in diritto in base a tale regolamento arbitrale e
nel rispetto delle norme inderogabili e dei principi di ordine pubblico.
La procedura avrà sede in Milano all’indirizzo che sarà determinato dal
Collegio arbitrale. 35)
Perizia tecnica vincolante Ove
nel corso dei lavori sorga la necessità di una decisione urgente di natura
tecnica, ciascuna parte potrà chiedere alla Delegazione Italiana della
Corte Arbitrale Europea la nomina immediata di un perito il quale adotterà tale decisione, dopo aver sentito le parti,
nello spazio di pochi giorni. Tale decisione sarà provvisoriamente vincolante
per le parti sino a che venga modificata nel corso dell’eventuale contenzioso.. Milano
lì……………… IL
COMMITTENTE
L'IMPRESA
___________________
____________________ Per
accettazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle precedenti
clausole n. 3,5,7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,28,34,35. Luogo
e data IL
COMMITTENTE
L'IMPRESA ___________________
___________________ |
|
e-mail
: info@cour-europe-arbitrage.org |