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REGOLAMENTO
PER ARBITRATO NAZIONALE RITUALE ACCELERATO
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1.
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Regolamento
Interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni
Il Regolamento Interno
della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni, facente parte della
presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce
parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato
dalle parti.
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2. |
Natura
del procedimento
Per effetto dell’accettazione
del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un arbitro unico
o a un Collegio arbitrale ove così da esse scelto (qui di seguito
entrambi definiti come arbitro), il mandato di decidere la controversia
tra di esse insorta. La procedura sarà regolata dagli artt. 806
e ss. cod. proc. civ., ferma restando la facoltà delle parti, o
in difetto dell’arbitro, di stabilire le norme da osservarsi nel
procedimento. Della decisione dell’arbitro potrà essere richiesta
la esecutorietà all’autorità giudiziaria.
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3. |
Determinazioni
della Delegazione Italiana e delle Sezioni
Le parti accetteranno
le determinazioni della Corte Arbitrale, della Delegazione e della
Sezione relative alla procedura in questione, rinunciando ad impugnarle
sotto ogni profilo, ferma restando la possibilità di ricusare l’arbitro
come previsto all’art.16.
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4. |
Controversie
di competenza della Delegazione Italiana
Il presente Regolamento
della Delegazione Italiana si applica esclusivamente alle controversie
aventi tutti i seguenti requisiti:
- nazionalità o domicilio italiano di tutte le parti;
- sede della procedura in Italia;
- assoggettabilità della procedura alla legge procedurale italiana.
Ogni altra controversia sarà disciplinata dal Regolamento della
Corte, a meno che le parti abbiano indicato espressamente che intendono
che essa venga regolata dal presente regolamento.
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5. |
Accettazione
del regolamento
La sottoposizione di
una delle controversie di cui all’art.4 alla Corte Arbitrale Europea
comporta, in assenza di diverse indicazioni delle parti, la accettazione
del Regolamento, della tariffa in vigore e del Regolamento Interno
della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni in vigore al momento
del deposito della domanda.
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6. |
La
domanda di arbitrato
La domanda di arbitrato
deve contenere:
- il nome, cognome, sede o domicilio delle parti;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, e l'eventuale
elezione di domicilio presso lo stesso;
- l'indicazione del tipo di arbitrato richiesto;
- l'indicazione della sede dell'arbitrato prevista dalla convenzione
arbitrale (o in difetto da essa proposta) e della Sezione proposta;
- l'indicazione della legge sostanziale applicabile;
- l'esposizione chiara e concisa dei fatti;
- le proprie domande;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi;
- la nomina del proprio arbitro, ove sia stato espressamente previsto
un collegio arbitrale.
Alla domanda devono essere allegati:
- certificato della Camera di Commercio o di residenza del ricorrente;
- copia del contratto contenente la clausola compromissoria o del
compromesso;
- procura notarile, o autenticata dal difensore se avvocato;
- i documenti sui quali la parte intende basarsi e il relativo elenco;
- la prova dell’avvenuto versamento del 25% dell’importo massimo
dovuto alla Delegazione per onorari dell’arbitro e competenze della
Corte secondo la vigente tariffa ufficiale della Delegazione in
base al valore della lite.
La domanda di arbitrato deve essere inviata, o notificata ove contenga
nomina di arbitro, direttamente dal ricorrente alle altre parti,
e la prova del ricevimento della stessa, unitamente a due copie
della domanda e dei documenti allegati, deve essere trasmessa alla
Segreteria della Delegazione salvo che le parti abbiano già concordato
la Sezione.
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7. |
La
risposta
La risposta deve contenere:
- il nome, cognome, sede o domicilio di parte resistente;
- i commenti di parte resistente relativi, tra gli altri, al tipo
di arbitrato, all’eventuale Sezione e sede proposte, e all'esposizione
dei fatti di parte attrice, seguendo l'ordine dei fatti di parte
attrice e indicando chiaramente per ciascuno se esso è riconosciuto
o contestato;
- la nomina del proprio arbitro ove sia stato espressamente previsto
un Collegio Arbitrale;
- le difese di parte resistente dalle domande del ricorrente e le
eventuali domande riconvenzionali;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi.
Alla risposta devono essere allegati:
- il contratto contenente la clausola compromissoria o il compromesso;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, l'eventuale
elezione di domicilio presso lo stesso, unitamente a:
- procura notarile o autenticata dal difensore ove avvocato;
- i documenti sui quali la parte intende basarsi e relativo elenco;
- il versamento del 25% dell’importo massimo dovuto alla Delegazione
per onorari e competenze della Delegazione secondo la tariffa ufficiale
della Corte;
- certificato della Camera di Commercio o certificato di residenza
relativo alla parte resistente;
- la risposta deve essere inviata o notificata, ove contenga nomina
di arbitro, alle altre parti e alla Segreteria della Delegazione,
salvo ove le parti abbiano già concordemente designato la Sezione
unitamente a due copie della stessa, con la prova del ricevimento
della stessa e dei documenti allegati da parte della resistente.
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8. |
Termine
per la risposta e la riconvenzionale
Ciascuna parte resistente
ha a disposizione un termine di 30 giorni dal ricevimento della
domanda di arbitrato per far pervenire alla Sezione, a cui la controversia
è stata assegnata, o in assenza di comunicazione in tale senso alla
Delegazione Italiana, la propria risposta ed eventuali domande riconvenzionali.
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9. |
Manifesta
non arbitrabilità
La Corte si asterrà dal
procedere alla nomina dell’arbitro o dall’accettare l’incarico ove
rilevi la manifesta inapplicabilità della convenzione arbitrale.
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10. |
Regolamento
da applicare
Qualora le parti non
abbiano indicato concordemente quali dei Regolamenti della Delegazione
Italiana esse intendono applicare, sarà applicabile il Regolamento
per arbitrato rituale accelerato.
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11. |
Nomina
dell'arbitro - Ruolo delle parti - Riunione Preparatoria
La Sezione provvede alla
nomina di un arbitro unico, preferibilmente su proposta congiunta
delle parti. Qualora le parti abbiano formulato espressamente nella
convenzione arbitrale la scelta di un collegio di tre arbitri, dei
quali uno da nominarsi da ciascuna parte e il terzo da parte della
Sezione, si procederà come segue:
- qualora una delle parti di esse non provveda alla nomina dell’arbitro
che le compete entro il termine per il deposito della propria domanda
o risposta, ad essa provvederà la Sezione;
- il presidente dovrà essere proposto di comune accordo dalle parti
o dai rispettivi arbitri, e la proposta sarà soggetta all'approvazione
della Sezione; in difetto di proposta congiunta, l’arbitro sarà
nominato dalla Sezione;
- a deposito effettuato della comparsa di risposta, o scaduto il
termine per la costituzione di parte resistente, la Sezione inviterà
le parti ad una riunione; essa avrà luogo dinanzi ad un Consigliere
della Sezione, o ad un terzo da essa delegato, il quale ascolterà
le parti in vista della nomina dell'arbitro, esaminerà eventuali
nominativi da esse proposti congiuntamente, e in caso contrario
formulerà loro proposte; il Consigliere o il terzo delegato dalla
Corte confermerà la proposta dell’arbitro effettuata delle parti
o, in caso di loro mancato accordo, provvederà alla nomina.
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12. |
Nomina
dell’arbitro nelle procedure tra più di due parti
Qualora vi siano più
parti resistenti o ricorrenti, ed esse non si raggruppino automaticamente
rispettivamente in un unico gruppo o comunque i componenti di ciascun
gruppo non abbiano piena convergenza di interessi, le parti, con
la stipula del presente Regolamento, accettano che la Sezione nomini
un arbitro unico.
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13. |
Sede
dell’arbitrato
Al momento della nomina
dell’arbitro, la Sezione determinerà nell’ambito del territorio
italiano la sede dell’arbitrato valutando le eventuali proposte
delle parti e proponendosi di contenere nei limiti del possibile
eventuali disagi per le parti e/o per l’arbitro. L’arbitro potrà
procedere ad alcuni incombenti anche fuori dalla sede, ove lo suggeriscano
motivi di particolare opportunità.
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14. |
Lingua
dell’arbitrato
Qualora una o più parti
non siano di lingua italiana e le parti non abbiano scelto una lingua
diversa per la procedura, la lingua della procedura sarà la lingua
italiana.
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15. |
Determinazioni
degli onorari e diritti amministrativi della Corte
La Sezione determina
gli onorari dell’arbitro e i diritti amministrativi della Corte.
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16. |
Nomina
dell’arbitro e accettazione della nomina
La Sezione comunica alle
parti e all’arbitro l'avvenuta nomina e allo stesso tempo indica
alle parti l’ammontare del versamento che ciascuna di esse deve
effettuare a fronte degli onorari della procedura arbitrale e il
termine per lo stesso . L'arbitro deve comunicare per iscritto alla
Segreteria la propria accettazione entro 7 giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione della propria nomina. In caso di
mancata accettazione la Sezione provvederà ai sensi dell’art. 22.
L'arbitro dovrà accettare il regolamento e essere e restare neutrale
e indipendente dalle parti e ha l'obbligo di indicare senza indugio
alla Sezione, mediante compilazione del modulo di accettazione,
gli eventuali vincoli che lo leghino o lo abbiano legato ad una
o più parti, o a loro azionisti, titolari, amministratori, difensori
o dipendenti, o che sopraggiungano durante la procedura. In tal
caso la Sezione valuterà l’opportunità di sostituirlo entro i successivi
5 giorni lavorativi. La Segreteria darà prontamente alle parti notizia
della avvenuta accettazione.
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17. |
Versamenti
nel corso della procedura
Ciascuna parte della
procedura è tenuta a versare alla Delegazione presso la Sezione,
senza dilazione, nel corso della procedura gli ulteriori importi
da essa posti a suo carico in relazione ai costi ed onorari della
procedura. A tal fine la Sezione effettua una previsione, sempre
salvo conguaglio, degli onorari dell'arbitro e dei propri diritti
amministrativi in relazione al valore della lite e alla complessità
della controversia. L’importo così determinato dalla Sezione dovrà
essere versato per il 50% prima della nomina dell’arbitro e per
il 50% entro 15 giorni dalla prima udienza. Il mancato versamento
del primo o del secondo o di ulteriori depositi, porterà alla sospensione
del procedimento, effetto che le parti accettano espressamente attraverso
l'adozione del presente Regolamento. Ove una parte non provveda
al versamento del deposito posto a suo carico, sarà condizione imprescindibile
per la prosecuzione della procedura che tale versamento sia effettuato
dall’altra. Dopo la nomina dell'arbitro, l'accettazione dello stesso
e la riscossione da parte della Sezione dei depositi richiesti,
il fascicolo contenente la domanda e la risposta, unitamente ai
vari documenti, vengono trasmessi dalla Segreteria all'arbitro.
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18. |
Replica
alla domanda riconvenzionale
Qualora la replica contenga
una domanda riconvenzionale, il ricorrente può depositare, entro
30 giorni dal ricevimento della stessa, una replica la quale avrà
il seguente contenuto:
- nome delle parti;
- presa di posizione circa i fatti sui quali si basa la domanda
riconvenzionale, trattandoli nello stesso ordine di cui alla riconvenzionale
stessa e indicando chiaramente per ciascun fatto se è riconosciuto
o contestato;
- le proprie difese da tale riconvenzionale;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi; allegando
i documenti sui quali si basano tali difese.
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19. |
Comunicazioni
Le comunicazioni tra
le parti, tra di esse e la Delegazione e/o Sezione e tra la Sezione
e l’arbitro, devono essere effettuate per lettera raccomandata o
per telegramma o per telex o per fax (seguito da lettera raccomandata)
o per corriere di rilevanza nazionale o mediante lettera consegnata
a mano. Le comunicazioni vanno recapitate nell'ultimo luogo indicato
dal destinatario. Ove sia prescritta la notifica, essa sarà effettuata
a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
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20. |
Comunicazioni
delle parti con l'arbitro
Le parti comunicano con
l'arbitro tramite i propri difensori, ove esistenti, inviando alla
Segreteria della Corte copia del relativo atto, lettera o documento.
Altrettanto avverrà per le comunicazioni dell'arbitro con i difensori
delle parti o, in mancanza, con le parti stesse.
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21. |
Ricusazione
dell'arbitro
Ciascuna parte può ricusare
l'arbitro e anche solo un singolo arbitro del Collegio entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Sezione
della sua accettazione. La ricusazione dell'arbitro dovrà essere
motivata e su di essa la Sezione deciderà, accogliendola o rigettandola,
dopo averla portata a conoscenza dell'altra parte e dell'arbitro,
trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell’atto di ricusazione.
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22. |
Sostituzione
dell'arbitro
La Sezione potrà sostituire
d'ufficio l'arbitro – ivi compreso anche solo un singolo arbitro
di un Collegio – il quale non proceda con la celerità necessaria,
per il rispetto del termine entro il quale deve rendere la propria
decisione, oppure non svolga le proprie funzioni in conformità al
regolamento o al comportamento al quale un arbitro è tenuto. In
caso di morte, di impedimento, di sostituzione o di dimissioni dell'arbitro,
la Sezione provvederà alla nomina di altro arbitro previa convocazione
delle parti per la riunione di cui all’art. 11. In caso di sostituzione,
il nuovo arbitro dovrà rinnovare l’audizione dei testi eventualmente
già assunti, salvo che su sua espressa richiesta le parti non lo
dispensino concordemente.
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23. |
Prima
udienza - Ordinanza istruttoria
Salvo ove le parti concordemente
lo dispensino ed egli acconsenta, l’arbitro convocherà le parti
per una prima udienza in cui individuare le questioni da decidere
e redigere il calendario dell’arbitrato.
L'udienza si concluderà con un'ordinanza istruttoria, la quale indicherà
alle parti le fasi e i termini entro i quali l'attività istruttoria
deve essere compiuta. In mancanza di udienza a ciò sarà provveduto
mediante ordinanza. L'arbitro normalmente articolerà il procedimento
su non oltre tre udienze, di cui la prima sarà quella prevista al
primo comma del presente articolo, la seconda sarà destinata all’assunzione
delle prove (ove possibile senza interruzioni e in caso contrario
con brevissimo intervallo) e la terza a breve distanza per la discussione
e decisione.
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24. |
Legge
applicabile
Qualora le parti non
effettuino concordemente una diversa scelta, la legge applicabile
sarà la legge italiana. Tuttavia l’arbitro non dovrà applicare quest’ultima
qualora essa appaia come un mezzo per sottrarsi alle norme imperative
della legge altrimenti applicabile. La legge applicabile non potrà
in nessun caso confliggere con le norme imperative e i principi
di ordine pubblico dell’ordinamento italiano. In mancanza di indicazione
delle parti l’arbitro deciderà secondo equità. La richiesta all’arbitro
rituale di “decidere” come un amichevole compositore si intende
come richiesta di decisione in equità e non in via di transazione.
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25. |
Regole
della procedura
In forza della facoltà
spettante alle parti ex artt. 806 e seguenti cod. proc. civ. il
procedimento arbitrale sarà regolato dal presente Regolamento e,
per quanto da esso non previsto, da quanto concordato tra le parti
e accettato dall'arbitro, o in difetto stabilito dall'arbitro. In
ogni caso devono essere rispettati il principio del contraddittorio,
il diritto alla difesa e gli altri principi di ordine pubblico processuale.
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26. |
Prova
testimoniale
Ciascuna parte ha diritto
di chiamare a deporre e di interrogare direttamente i propri testi,
previa indicazione all'arbitro e alle altre parti del loro elenco
e dell’argomento o argomenti sul quale ciascun teste è chiamato
a rispondere, senza necessità di capitolazione. Tali elenchi dovranno
essere scambiati nel corso della prima udienza, al fine di consentire
all’arbitro la previsione della durata dell’udienza di prove. Normalmente
saranno consentite liste integrative, addebitando in tal caso subito
al richiedente i costi e onorari causati alla sua controparte/i
dalla mancata tempestiva indicazione, ove ingiustificata. Le altre
parti potranno contro-interrogare a loro volta il testimone. Alla
fine dell'interrogatorio diretto e del contro interrogatorio sarà
infine consentito un conciso reinterrogatorio. L'arbitro potrà porre,
normalmente al termine dell'interrogatorio ad opera delle parti,
domande al testimone. L'arbitro terrà presente che le parti, avendo
l'onere di provare le proprie domande ed eccezioni, devono potere
interrogare liberamente i loro testimoni e verificare l'attendibilità
dei testimoni avversari. L'arbitro dovrà solo impedire le domande
irrilevanti o aventi il chiaro scopo di protrarre il procedimento,
così come evitare che il testimone venga insultato o sottoposto
a domande sconvenienti. I testimoni presteranno giuramento, se credenti,
o in difetto assumeranno un impegno solenne sul loro onore.
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27. |
Interrogatorio
delle parti
Anche le parti possono
essere sentite con le stesse modalità previste per l’audizione dei
testimoni. L’arbitro dovrà usare la massima cautela nella valutazione
della loro deposizione.
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28. |
Consulenza
tecnica
L'arbitro potrà nominare
un consulente tecnico per assisterlo, previo giuramento o affermazione
solenne sul suo onore. In tal caso il consulente riferirà all’arbitro
per iscritto e, ove richiestone, fornirà chiarimenti verbali e potrà
essere sottoposto a interrogatorio e contro-interrogatorio delle
parti così come un testimone. Le parti potranno farsi assistere
da propri consulenti tecnici, che potranno partecipare a tutte le
operazioni peritali ed assistere all’udienza in cui il consulente
tecnico di ufficio fornisca chiarimenti e risponda alle domande.
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29. |
Prova
scritta
Ogni parte dovrà fornire
all'altra, ove richiestane, un elenco di tutta la documentazione
di cui è in possesso attinente al procedimento in essere, divisa
per categorie. L'arbitro potrà ordinare alle parti, su richiesta
debitamente motivata di una di esse, di produrre specifici documenti.
L'arbitro, ove sia stata richiesta motivatamente da una parte la
produzione integrale della documentazione avversaria e ove la parte
richiesta sollevi eccezioni, potrà disporla dopo aver ascoltato
le parti. In entrambi i casi la produzione avverrà previa anticipazione
da parte del richiedente dei relativi costi e spese per la preparazione
del materiale e l’assistenza del personale della parte così richiesta,
che saranno determinati dall’arbitro.
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30. |
Termini
e modalità
I termini e le modalità
fissati dall'arbitro e dal presente regolamento si intenderanno
ordinatori salvo ove il contrario sia stato espressamente indicato.
L'arbitro si asterrà dal fissare termini perentori salvo ove sia
necessario. La deduzione di prove e la produzione di documenti saranno
consentiti entro l’udienza anteriore alla precisazione delle conclusioni.
I costi e gli onorari causati alla controparte da ritardi saranno
posti a carico immediato della parte che li ha determinati senza
giustificato motivo.
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31. |
Verbali
Di ciascuna udienza sarà
redatto un verbale sottoscritto dall'arbitro. Le udienze non sono
pubbliche. Esse sono fissate dall'arbitro con un ragionevole preavviso.
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32. |
Sospensione
del termine per il deposito del lodo
L’arbitro trasmetterà
prontamente alla Sezione le conclusioni precisate dalle parti. La
Sezione liquiderà definitivamente a tal punto gli onorari, i diritti
amministrativi e i costi della procedura, ponendoli provvisoriamente
a carico solidale delle parti. Dalla precisazione delle conclusioni
sino al ricevimento da parte della Sezione dell’integrale saldo,
e alla comunicazione di ciò dalla Sezione all’arbitro, il termine
per il deposito del lodo è sospeso.
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33. |
Termine
per la decisione
L'arbitro è tenuto ad
emettere la propria decisione entro 6 mesi dalla data della propria
accettazione. Ai fini di tale termine non si tiene conto, oltre
che del periodo di cui al 2° comma dell’art. 16, dei seguenti periodi
di sospensione:
- dal 1 agosto al 15 settembre, entrambi compresi;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio, entrambi compresi.
L’arbitro ha facoltà di chiedere alla Sezione un rinvio di altri
3 mesi per seri motivi da indicare. La Sezione deciderà se accogliere
o meno tale richiesta dopo aver valutato i motivi addotti. In via
del tutto eccezionale l’arbitro potrà richiedere, presentando alla
Corte Arbitrale richiesta ampiamente motivata, un ulteriore rinvio
di non oltre 3 mesi. Essa potrà essere accolta dalla Corte solo
ove sussistano motivi veramente eccezionali. Alla scadenza del termine,
l'arbitro cessa dall'incarico e, ove il ritardo non sia giustificato,
perde il diritto al compenso e assume l’obbligo di restituire il
compenso o la parte di esso eventualmente già percepita.
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34. |
Sentenze
parziali e ordinanze
Oltre ad ordinanze, che
dovranno essere succintamente motivate, sono consentite decisioni
parziali che definiscano uno o più punti della controversia. L’arbitro
potrà, mediante sentenza parziale, condannare una o più parti al
pagamento di somme provvisionali a favore dell’altra. Le parti si
obbligano a dare immediata esecuzione a tale provvedimento seppur
formulando ogni eventuale riserva. Le decisioni parziali – eccetto
quelle relative ad una provvisionale – non possono essere modificate
dall'arbitro nel seguito dei procedimento, né con la decisione finale.
La decisione arbitrale deve definire tutti i vari punti della controversia,
o ove preceduta da decisioni parziali, tutti i punti della controversia
che non siano già stati decisi con tali decisioni parziali. La decisione
arbitrale deve essere motivata.
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35. |
Deposito
della decisione
L’ arbitro non dovrà
proseguire la procedura nè emettere la decisione arbitrale, fino
a che gli venga comunicata dalla Sezione la cessazione della ragione
di sospensione del termine per il deposito di cui all’art. 32. La
decisione deve essere depositata dall’arbitro, in tanti originali
quante sono le parti della procedura più uno per la Sezione, entro
5 giorni dalla Sua sottoscrizione presso la Segreteria e non consegnata
alle parti. La consegna alla Segreteria, che è a ciò espressamente
delegata dalle parti, vale per l'arbitro come consegna alle parti
stesse. La Segreteria comunicherà alle parti la decisione entro
10 giorni dalla sottoscrizione dell'arbitro a condizione di aver
percepito il saldo dei compensi e costi della procedura da essa
determinati, comprensivi degli onorari e delle spese degli arbitri
e dei propri diritti amministrativi e costi. In caso contrario essa
è espressamente esonerata dalle parti dall’obbligo di effettuare
tale consegna sino a detto momento. L'arbitro, che non rispetti
le presenti disposizioni, rinuncia ad ogni pretesa nei confronti
della Corte per le proprie spettanze.
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36. |
Opinione
dissidente
Qualora, su espressa
richiesta delle parti, venga nominato un Collegio esso dovrà inserire
nella decisione l'eventuale opinione dissidente dell'arbitro rimasto
in minoranza.
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