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REGOLAMENTO PER ARBITRATO NAZIONALE RITUALE ACCELERATO

 



1.

Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni

Il Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni, facente parte della presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato dalle parti.

 



2.
Natura del procedimento

Per effetto dell’accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un arbitro unico o a un Collegio arbitrale ove così da esse scelto (qui di seguito entrambi definiti come arbitro), il mandato di decidere la controversia tra di esse insorta. La procedura sarà regolata dagli artt. 806 e ss. cod. proc. civ., ferma restando la facoltà delle parti, o in difetto dell’arbitro, di stabilire le norme da osservarsi nel procedimento. Della decisione dell’arbitro potrà essere richiesta la esecutorietà all’autorità giudiziaria.

 



3.
Determinazioni della Delegazione Italiana e delle Sezioni

Le parti accetteranno le determinazioni della Corte Arbitrale, della Delegazione e della Sezione relative alla procedura in questione, rinunciando ad impugnarle sotto ogni profilo, ferma restando la possibilità di ricusare l’arbitro come previsto all’art.16.

 



4.
Controversie di competenza della Delegazione Italiana

Il presente Regolamento della Delegazione Italiana si applica esclusivamente alle controversie aventi tutti i seguenti requisiti:
- nazionalità o domicilio italiano di tutte le parti;
- sede della procedura in Italia;
- assoggettabilità della procedura alla legge procedurale italiana.
Ogni altra controversia sarà disciplinata dal Regolamento della Corte, a meno che le parti abbiano indicato espressamente che intendono che essa venga regolata dal presente regolamento.

 



5.
Accettazione del regolamento

La sottoposizione di una delle controversie di cui all’art.4 alla Corte Arbitrale Europea comporta, in assenza di diverse indicazioni delle parti, la accettazione del Regolamento, della tariffa in vigore e del Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni in vigore al momento del deposito della domanda.

 



6.
La domanda di arbitrato

La domanda di arbitrato deve contenere:
- il nome, cognome, sede o domicilio delle parti;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, e l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso;
- l'indicazione del tipo di arbitrato richiesto;
- l'indicazione della sede dell'arbitrato prevista dalla convenzione arbitrale (o in difetto da essa proposta) e della Sezione proposta;
- l'indicazione della legge sostanziale applicabile;
- l'esposizione chiara e concisa dei fatti;
- le proprie domande;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi;
- la nomina del proprio arbitro, ove sia stato espressamente previsto un collegio arbitrale.
Alla domanda devono essere allegati:
- certificato della Camera di Commercio o di residenza del ricorrente;
- copia del contratto contenente la clausola compromissoria o del compromesso;
- procura notarile, o autenticata dal difensore se avvocato;
- i documenti sui quali la parte intende basarsi e il relativo elenco;
- la prova dell’avvenuto versamento del 25% dell’importo massimo dovuto alla Delegazione per onorari dell’arbitro e competenze della Corte secondo la vigente tariffa ufficiale della Delegazione in base al valore della lite.
La domanda di arbitrato deve essere inviata, o notificata ove contenga nomina di arbitro, direttamente dal ricorrente alle altre parti, e la prova del ricevimento della stessa, unitamente a due copie della domanda e dei documenti allegati, deve essere trasmessa alla Segreteria della Delegazione salvo che le parti abbiano già concordato la Sezione.

 



7.
La risposta

La risposta deve contenere:
- il nome, cognome, sede o domicilio di parte resistente;
- i commenti di parte resistente relativi, tra gli altri, al tipo di arbitrato, all’eventuale Sezione e sede proposte, e all'esposizione dei fatti di parte attrice, seguendo l'ordine dei fatti di parte attrice e indicando chiaramente per ciascuno se esso è riconosciuto o contestato;
- la nomina del proprio arbitro ove sia stato espressamente previsto un Collegio Arbitrale;
- le difese di parte resistente dalle domande del ricorrente e le eventuali domande riconvenzionali;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi.
Alla risposta devono essere allegati:
- il contratto contenente la clausola compromissoria o il compromesso;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso, unitamente a:
- procura notarile o autenticata dal difensore ove avvocato;
- i documenti sui quali la parte intende basarsi e relativo elenco;
- il versamento del 25% dell’importo massimo dovuto alla Delegazione per onorari e competenze della Delegazione secondo la tariffa ufficiale della Corte;
- certificato della Camera di Commercio o certificato di residenza relativo alla parte resistente;
- la risposta deve essere inviata o notificata, ove contenga nomina di arbitro, alle altre parti e alla Segreteria della Delegazione, salvo ove le parti abbiano già concordemente designato la Sezione unitamente a due copie della stessa, con la prova del ricevimento della stessa e dei documenti allegati da parte della resistente.

 



8.
Termine per la risposta e la riconvenzionale

Ciascuna parte resistente ha a disposizione un termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato per far pervenire alla Sezione, a cui la controversia è stata assegnata, o in assenza di comunicazione in tale senso alla Delegazione Italiana, la propria risposta ed eventuali domande riconvenzionali.

 



9.
Manifesta non arbitrabilità

La Corte si asterrà dal procedere alla nomina dell’arbitro o dall’accettare l’incarico ove rilevi la manifesta inapplicabilità della convenzione arbitrale.

 



10.
Regolamento da applicare

Qualora le parti non abbiano indicato concordemente quali dei Regolamenti della Delegazione Italiana esse intendono applicare, sarà applicabile il Regolamento per arbitrato rituale accelerato.

 



11.
Nomina dell'arbitro - Ruolo delle parti - Riunione Preparatoria

La Sezione provvede alla nomina di un arbitro unico, preferibilmente su proposta congiunta delle parti. Qualora le parti abbiano formulato espressamente nella convenzione arbitrale la scelta di un collegio di tre arbitri, dei quali uno da nominarsi da ciascuna parte e il terzo da parte della Sezione, si procederà come segue:
- qualora una delle parti di esse non provveda alla nomina dell’arbitro che le compete entro il termine per il deposito della propria domanda o risposta, ad essa provvederà la Sezione;
- il presidente dovrà essere proposto di comune accordo dalle parti o dai rispettivi arbitri, e la proposta sarà soggetta all'approvazione della Sezione; in difetto di proposta congiunta, l’arbitro sarà nominato dalla Sezione;
- a deposito effettuato della comparsa di risposta, o scaduto il termine per la costituzione di parte resistente, la Sezione inviterà le parti ad una riunione; essa avrà luogo dinanzi ad un Consigliere della Sezione, o ad un terzo da essa delegato, il quale ascolterà le parti in vista della nomina dell'arbitro, esaminerà eventuali nominativi da esse proposti congiuntamente, e in caso contrario formulerà loro proposte; il Consigliere o il terzo delegato dalla Corte confermerà la proposta dell’arbitro effettuata delle parti o, in caso di loro mancato accordo, provvederà alla nomina.

 



12.
Nomina dell’arbitro nelle procedure tra più di due parti

Qualora vi siano più parti resistenti o ricorrenti, ed esse non si raggruppino automaticamente rispettivamente in un unico gruppo o comunque i componenti di ciascun gruppo non abbiano piena convergenza di interessi, le parti, con la stipula del presente Regolamento, accettano che la Sezione nomini un arbitro unico.

 



13.
Sede dell’arbitrato

Al momento della nomina dell’arbitro, la Sezione determinerà nell’ambito del territorio italiano la sede dell’arbitrato valutando le eventuali proposte delle parti e proponendosi di contenere nei limiti del possibile eventuali disagi per le parti e/o per l’arbitro. L’arbitro potrà procedere ad alcuni incombenti anche fuori dalla sede, ove lo suggeriscano motivi di particolare opportunità.

 



14.
Lingua dell’arbitrato

Qualora una o più parti non siano di lingua italiana e le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura, la lingua della procedura sarà la lingua italiana.

 



15.
Determinazioni degli onorari e diritti amministrativi della Corte

La Sezione determina gli onorari dell’arbitro e i diritti amministrativi della Corte.

 



16.
Nomina dell’arbitro e accettazione della nomina

La Sezione comunica alle parti e all’arbitro l'avvenuta nomina e allo stesso tempo indica alle parti l’ammontare del versamento che ciascuna di esse deve effettuare a fronte degli onorari della procedura arbitrale e il termine per lo stesso . L'arbitro deve comunicare per iscritto alla Segreteria la propria accettazione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della propria nomina. In caso di mancata accettazione la Sezione provvederà ai sensi dell’art. 22. L'arbitro dovrà accettare il regolamento e essere e restare neutrale e indipendente dalle parti e ha l'obbligo di indicare senza indugio alla Sezione, mediante compilazione del modulo di accettazione, gli eventuali vincoli che lo leghino o lo abbiano legato ad una o più parti, o a loro azionisti, titolari, amministratori, difensori o dipendenti, o che sopraggiungano durante la procedura. In tal caso la Sezione valuterà l’opportunità di sostituirlo entro i successivi 5 giorni lavorativi. La Segreteria darà prontamente alle parti notizia della avvenuta accettazione.

 



17.
Versamenti nel corso della procedura

Ciascuna parte della procedura è tenuta a versare alla Delegazione presso la Sezione, senza dilazione, nel corso della procedura gli ulteriori importi da essa posti a suo carico in relazione ai costi ed onorari della procedura. A tal fine la Sezione effettua una previsione, sempre salvo conguaglio, degli onorari dell'arbitro e dei propri diritti amministrativi in relazione al valore della lite e alla complessità della controversia. L’importo così determinato dalla Sezione dovrà essere versato per il 50% prima della nomina dell’arbitro e per il 50% entro 15 giorni dalla prima udienza. Il mancato versamento del primo o del secondo o di ulteriori depositi, porterà alla sospensione del procedimento, effetto che le parti accettano espressamente attraverso l'adozione del presente Regolamento. Ove una parte non provveda al versamento del deposito posto a suo carico, sarà condizione imprescindibile per la prosecuzione della procedura che tale versamento sia effettuato dall’altra. Dopo la nomina dell'arbitro, l'accettazione dello stesso e la riscossione da parte della Sezione dei depositi richiesti, il fascicolo contenente la domanda e la risposta, unitamente ai vari documenti, vengono trasmessi dalla Segreteria all'arbitro.

 



18.
Replica alla domanda riconvenzionale

Qualora la replica contenga una domanda riconvenzionale, il ricorrente può depositare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, una replica la quale avrà il seguente contenuto:
- nome delle parti;
- presa di posizione circa i fatti sui quali si basa la domanda riconvenzionale, trattandoli nello stesso ordine di cui alla riconvenzionale stessa e indicando chiaramente per ciascun fatto se è riconosciuto o contestato;
- le proprie difese da tale riconvenzionale;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi; allegando i documenti sui quali si basano tali difese.

 



19.
Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti, tra di esse e la Delegazione e/o Sezione e tra la Sezione e l’arbitro, devono essere effettuate per lettera raccomandata o per telegramma o per telex o per fax (seguito da lettera raccomandata) o per corriere di rilevanza nazionale o mediante lettera consegnata a mano. Le comunicazioni vanno recapitate nell'ultimo luogo indicato dal destinatario. Ove sia prescritta la notifica, essa sarà effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

 



20.
Comunicazioni delle parti con l'arbitro

Le parti comunicano con l'arbitro tramite i propri difensori, ove esistenti, inviando alla Segreteria della Corte copia del relativo atto, lettera o documento. Altrettanto avverrà per le comunicazioni dell'arbitro con i difensori delle parti o, in mancanza, con le parti stesse.

 



21.
Ricusazione dell'arbitro

Ciascuna parte può ricusare l'arbitro e anche solo un singolo arbitro del Collegio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Sezione della sua accettazione. La ricusazione dell'arbitro dovrà essere motivata e su di essa la Sezione deciderà, accogliendola o rigettandola, dopo averla portata a conoscenza dell'altra parte e dell'arbitro, trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell’atto di ricusazione.

 



22.
Sostituzione dell'arbitro

La Sezione potrà sostituire d'ufficio l'arbitro – ivi compreso anche solo un singolo arbitro di un Collegio – il quale non proceda con la celerità necessaria, per il rispetto del termine entro il quale deve rendere la propria decisione, oppure non svolga le proprie funzioni in conformità al regolamento o al comportamento al quale un arbitro è tenuto. In caso di morte, di impedimento, di sostituzione o di dimissioni dell'arbitro, la Sezione provvederà alla nomina di altro arbitro previa convocazione delle parti per la riunione di cui all’art. 11. In caso di sostituzione, il nuovo arbitro dovrà rinnovare l’audizione dei testi eventualmente già assunti, salvo che su sua espressa richiesta le parti non lo dispensino concordemente.

 



23.
Prima udienza - Ordinanza istruttoria

Salvo ove le parti concordemente lo dispensino ed egli acconsenta, l’arbitro convocherà le parti per una prima udienza in cui individuare le questioni da decidere e redigere il calendario dell’arbitrato.
L'udienza si concluderà con un'ordinanza istruttoria, la quale indicherà alle parti le fasi e i termini entro i quali l'attività istruttoria deve essere compiuta. In mancanza di udienza a ciò sarà provveduto mediante ordinanza. L'arbitro normalmente articolerà il procedimento su non oltre tre udienze, di cui la prima sarà quella prevista al primo comma del presente articolo, la seconda sarà destinata all’assunzione delle prove (ove possibile senza interruzioni e in caso contrario con brevissimo intervallo) e la terza a breve distanza per la discussione e decisione.

 



24.
Legge applicabile

Qualora le parti non effettuino concordemente una diversa scelta, la legge applicabile sarà la legge italiana. Tuttavia l’arbitro non dovrà applicare quest’ultima qualora essa appaia come un mezzo per sottrarsi alle norme imperative della legge altrimenti applicabile. La legge applicabile non potrà in nessun caso confliggere con le norme imperative e i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano. In mancanza di indicazione delle parti l’arbitro deciderà secondo equità. La richiesta all’arbitro rituale di “decidere” come un amichevole compositore si intende come richiesta di decisione in equità e non in via di transazione.

 



25.
Regole della procedura

In forza della facoltà spettante alle parti ex artt. 806 e seguenti cod. proc. civ. il procedimento arbitrale sarà regolato dal presente Regolamento e, per quanto da esso non previsto, da quanto concordato tra le parti e accettato dall'arbitro, o in difetto stabilito dall'arbitro. In ogni caso devono essere rispettati il principio del contraddittorio, il diritto alla difesa e gli altri principi di ordine pubblico processuale.

 



26.
Prova testimoniale

Ciascuna parte ha diritto di chiamare a deporre e di interrogare direttamente i propri testi, previa indicazione all'arbitro e alle altre parti del loro elenco e dell’argomento o argomenti sul quale ciascun teste è chiamato a rispondere, senza necessità di capitolazione. Tali elenchi dovranno essere scambiati nel corso della prima udienza, al fine di consentire all’arbitro la previsione della durata dell’udienza di prove. Normalmente saranno consentite liste integrative, addebitando in tal caso subito al richiedente i costi e onorari causati alla sua controparte/i dalla mancata tempestiva indicazione, ove ingiustificata. Le altre parti potranno contro-interrogare a loro volta il testimone. Alla fine dell'interrogatorio diretto e del contro interrogatorio sarà infine consentito un conciso reinterrogatorio. L'arbitro potrà porre, normalmente al termine dell'interrogatorio ad opera delle parti, domande al testimone. L'arbitro terrà presente che le parti, avendo l'onere di provare le proprie domande ed eccezioni, devono potere interrogare liberamente i loro testimoni e verificare l'attendibilità dei testimoni avversari. L'arbitro dovrà solo impedire le domande irrilevanti o aventi il chiaro scopo di protrarre il procedimento, così come evitare che il testimone venga insultato o sottoposto a domande sconvenienti. I testimoni presteranno giuramento, se credenti, o in difetto assumeranno un impegno solenne sul loro onore.

 



27.
Interrogatorio delle parti

Anche le parti possono essere sentite con le stesse modalità previste per l’audizione dei testimoni. L’arbitro dovrà usare la massima cautela nella valutazione della loro deposizione.

 



28.
Consulenza tecnica

L'arbitro potrà nominare un consulente tecnico per assisterlo, previo giuramento o affermazione solenne sul suo onore. In tal caso il consulente riferirà all’arbitro per iscritto e, ove richiestone, fornirà chiarimenti verbali e potrà essere sottoposto a interrogatorio e contro-interrogatorio delle parti così come un testimone. Le parti potranno farsi assistere da propri consulenti tecnici, che potranno partecipare a tutte le operazioni peritali ed assistere all’udienza in cui il consulente tecnico di ufficio fornisca chiarimenti e risponda alle domande.

 



29.
Prova scritta

Ogni parte dovrà fornire all'altra, ove richiestane, un elenco di tutta la documentazione di cui è in possesso attinente al procedimento in essere, divisa per categorie. L'arbitro potrà ordinare alle parti, su richiesta debitamente motivata di una di esse, di produrre specifici documenti. L'arbitro, ove sia stata richiesta motivatamente da una parte la produzione integrale della documentazione avversaria e ove la parte richiesta sollevi eccezioni, potrà disporla dopo aver ascoltato le parti. In entrambi i casi la produzione avverrà previa anticipazione da parte del richiedente dei relativi costi e spese per la preparazione del materiale e l’assistenza del personale della parte così richiesta, che saranno determinati dall’arbitro.

 



30.
Termini e modalità

I termini e le modalità fissati dall'arbitro e dal presente regolamento si intenderanno ordinatori salvo ove il contrario sia stato espressamente indicato. L'arbitro si asterrà dal fissare termini perentori salvo ove sia necessario. La deduzione di prove e la produzione di documenti saranno consentiti entro l’udienza anteriore alla precisazione delle conclusioni. I costi e gli onorari causati alla controparte da ritardi saranno posti a carico immediato della parte che li ha determinati senza giustificato motivo.

 



31.
Verbali

Di ciascuna udienza sarà redatto un verbale sottoscritto dall'arbitro. Le udienze non sono pubbliche. Esse sono fissate dall'arbitro con un ragionevole preavviso.

 



32.
Sospensione del termine per il deposito del lodo

L’arbitro trasmetterà prontamente alla Sezione le conclusioni precisate dalle parti. La Sezione liquiderà definitivamente a tal punto gli onorari, i diritti amministrativi e i costi della procedura, ponendoli provvisoriamente a carico solidale delle parti. Dalla precisazione delle conclusioni sino al ricevimento da parte della Sezione dell’integrale saldo, e alla comunicazione di ciò dalla Sezione all’arbitro, il termine per il deposito del lodo è sospeso.

 



33.
Termine per la decisione

L'arbitro è tenuto ad emettere la propria decisione entro 6 mesi dalla data della propria accettazione. Ai fini di tale termine non si tiene conto, oltre che del periodo di cui al 2° comma dell’art. 16, dei seguenti periodi di sospensione:
- dal 1 agosto al 15 settembre, entrambi compresi;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio, entrambi compresi.
L’arbitro ha facoltà di chiedere alla Sezione un rinvio di altri 3 mesi per seri motivi da indicare. La Sezione deciderà se accogliere o meno tale richiesta dopo aver valutato i motivi addotti. In via del tutto eccezionale l’arbitro potrà richiedere, presentando alla Corte Arbitrale richiesta ampiamente motivata, un ulteriore rinvio di non oltre 3 mesi. Essa potrà essere accolta dalla Corte solo ove sussistano motivi veramente eccezionali. Alla scadenza del termine, l'arbitro cessa dall'incarico e, ove il ritardo non sia giustificato, perde il diritto al compenso e assume l’obbligo di restituire il compenso o la parte di esso eventualmente già percepita.

 



34.
Sentenze parziali e ordinanze

Oltre ad ordinanze, che dovranno essere succintamente motivate, sono consentite decisioni parziali che definiscano uno o più punti della controversia. L’arbitro potrà, mediante sentenza parziale, condannare una o più parti al pagamento di somme provvisionali a favore dell’altra. Le parti si obbligano a dare immediata esecuzione a tale provvedimento seppur formulando ogni eventuale riserva. Le decisioni parziali – eccetto quelle relative ad una provvisionale – non possono essere modificate dall'arbitro nel seguito dei procedimento, né con la decisione finale. La decisione arbitrale deve definire tutti i vari punti della controversia, o ove preceduta da decisioni parziali, tutti i punti della controversia che non siano già stati decisi con tali decisioni parziali. La decisione arbitrale deve essere motivata.

 



35.
Deposito della decisione

L’ arbitro non dovrà proseguire la procedura nè emettere la decisione arbitrale, fino a che gli venga comunicata dalla Sezione la cessazione della ragione di sospensione del termine per il deposito di cui all’art. 32. La decisione deve essere depositata dall’arbitro, in tanti originali quante sono le parti della procedura più uno per la Sezione, entro 5 giorni dalla Sua sottoscrizione presso la Segreteria e non consegnata alle parti. La consegna alla Segreteria, che è a ciò espressamente delegata dalle parti, vale per l'arbitro come consegna alle parti stesse. La Segreteria comunicherà alle parti la decisione entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'arbitro a condizione di aver percepito il saldo dei compensi e costi della procedura da essa determinati, comprensivi degli onorari e delle spese degli arbitri e dei propri diritti amministrativi e costi. In caso contrario essa è espressamente esonerata dalle parti dall’obbligo di effettuare tale consegna sino a detto momento. L'arbitro, che non rispetti le presenti disposizioni, rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Corte per le proprie spettanze.

 



36.
Opinione dissidente

Qualora, su espressa richiesta delle parti, venga nominato un Collegio esso dovrà inserire nella decisione l'eventuale opinione dissidente dell'arbitro rimasto in minoranza.

 

 

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