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REGOLAMENTO NAZIONALE ARBITRALE IRRITUALE ACCELERATO

 



1.
Regolamento interno della Delegazione Italiana e delle Sezioni

Il Regolamento interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni, facente parte della presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato dalle parti.

 



2.
Natura del procedimento

Per effetto dell'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un mandatario unico, denominato anche arbitro irrituale (il Mandatario), il mandato di comporre stragiudizialmente la controversia tra di esse insorta, secondo equità, come intesa nell’ordinamento italiano.

 



3.
Composizione della controversia

Il procedimento di composizione della controversia sarà amministrato dalla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, la quale delegherà una Sezione locale. Detta Sezione pertanto ne seguirà e, se del caso, ne stimolerà lo svolgimento, svolgerà le funzioni di segreteria e opererà da tramite tra le parti e il Mandatario. Ad essa dovrà pertanto essere inviata sia dalle parti che dal Mandatario copia di ogni comunicazione, documento e verbale. Essa potrà formulare richieste, solleciti, determinare, richiedere e ricevere gli onorari del Mandatario ed i diritti amministrativi della Corte.

 



4.
Richiesta di comparizione

La parte che intende promuovere l’arbitrato irrituale deve depositare presso la Delegazione Italiana, o la Sezione della stessa convenuta tra le parti:
- una richiesta di composizione contenente in sintesi gli elementi di fatto sui quali essa si basa e a cui vanno allegati la documentazione a sostegno;

- fotocopia del documento contenente la convenzione arbitrale irrituale;
- la prova dell’avvenuto versamento di una quota inizialmente del 50% a suo carico dell’importo massimo dovuto alla Delegazione Italiana per il compenso del Mandatario e i diritti amministrativi della Delegazione Italiana, determinata in base alla vigente tariffa ufficiale della Delegazione Italiana.

 



5.
Risposta

La Sezione designata dalla Delegazione Italiana per amministrare la procedura comunicherà alla controparte del ricorrente tale richiesta invitandola a depositare entro il termine di 30 giorni una risposta avente analogo contenuto, allegati e versamento alla Delegazione Italiana. Il mancato versamento del 50% di cui sopra da parte convenuta farà si che la procedura non avrà seguito, salvo che tale ulteriore versamento non sia effettuato dal ricorrente.

 



6.
Nomina del Mandatario

In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del Mandatario unico, o di suo impedimento o di sua non conferma da parte della Sezione designata, il Mandatario sarà nominato dalla Sezione designata, mediante comunicazione inviata anche alle parti. Il Mandatario potrà essere sostituito dalla Sezione designata in qualsiasi momento per seri motivi, con provvedimento motivato.

 



7.
Nomina del Mandatario in controversie tra più di due parti

Qualora vi siano più parti resistenti o ricorrenti, ed esse non si raggruppino automaticamente rispettivamente in un unico gruppo o comunque i componenti di ciascun gruppo non abbiano piena convergenza di interessi, le parti, con la stipula del presente Regolamento, accettano che la Sezione nomini un unico Mandatario.

 



8.
Ricusazione del Mandatario

Ciascuna parte può ricusare il Mandatario entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Sezione e della sua accettazione del Mandatario. La ricusazione del Mandatario dovrà essere motivata e su di essa la Sezione deciderà, accogliendola o rigettandola, dopo averla portata a conoscenza dell'altra parte e del Mandatario, trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell’atto di ricusazione.

 



9.
Modalità di espletamento del mandato

Il Mandatario darà esecuzione al mandato, dando a ciascuna parte la possibilità di esprimere le proprie ragioni, di fornire gli elementi di fatto a sostegno delle stesse e di replicare alle ragioni e agli elementi di fatto presentati dall'altra, assegnando a tal fine alle parti termini ragionevoli e procedendo in genere con la diligenza del buon padre di famiglia.

 



10.
Sede e lingua della procedura

Il mandato avrà esecuzione in Italia e nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua italiana.

 



11.
Termine per la composizione della vertenza

Il mandato dovrà essere eseguito entro 6 mesi. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 3 mesi al massimo con il consenso delle parti o in assenza di esso della Sezione designata. In casi eccezionali una proroga di ulteriori 3 mesi potrà essere concessa dalla Sezione designata. A tal fine il Mandatario dovrà esporre in dettaglio i motivi per i quali non gli è possibile decidere entro il termine già prorogato.

 



12.
Sospensione del termine per la composizione della vertenza

L’arbitro trasmetterà prontamente alla Sezione le conclusioni precisate dalle parti. La Sezione liquiderà e comunicherà alle parti gli onorari, i diritti amministrativi e i costi della procedura ponendoli provvisoriamente a carico solidale delle parti. Dalla precisazione delle conclusioni sino al ricevimento da parte della Sezione dell’integrale saldo, e alla comunicazione di ciò dalla Sezione al Mandatario, il termine per il deposito della determinazione del Mandatario è sospeso.

 



13.
Forma della composizione della vertenza

La composizione dovrà avere forma scritta. Ne saranno consegnati dal Mandatario alla Sezione designata tanti originali firmati quante sono le parti, più un originale per tale Sezione. La Sezione provvederà a consegnare a ciascuna parte un originale firmato.

 



14.
Effetti della composizione della vertenza

La composizione, effettuata in base a quanto sopra, sarà obbligatoria per le parti che si impegnano sin da ora ad accettarla come manifestazione della propria volontà.

 



15.
Accettazione di decreto ingiuntivo sulla base della composizione

Le parti accettano altresì che la composizione possa essere posta a base di un ricorso per decreto ingiuntivo.

 



16.
Consegna della composizione della vertenza

Il Mandatario dovrà consegnare la propria composizione della controversia, in tanti originali quante sono le parti della procedura più uno per la Sezione, solo alla Segreteria della Sezione Designata dopo la comunicazione che è cessata la causa di sospensione di cui all’art. 12. Il Mandatario, che non rispetti tale disposizione rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Sezione designata per le proprie spettanze. La Sezione consegnerà sollecitamente alle parti a ricevimento avvenuto delle somme da essa richieste alle parti la composizione della controversia depositata dal Mandatario.

 

 

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