
1. |
Regolamento
interno della Delegazione Italiana e delle Sezioni
Il Regolamento interno
della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni, facente parte della
presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce
parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato
dalle parti.
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2. |
Natura
del procedimento
Per effetto dell'accettazione
del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un mandatario
unico, denominato anche arbitro irrituale (il Mandatario), il mandato
di comporre stragiudizialmente la controversia tra di esse insorta,
secondo equità, come intesa nell’ordinamento italiano.
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3. |
Composizione
della controversia
Il procedimento di composizione
della controversia sarà amministrato dalla Delegazione Italiana
della Corte Arbitrale Europea, la quale delegherà una Sezione locale.
Detta Sezione pertanto ne seguirà e, se del caso, ne stimolerà lo
svolgimento, svolgerà le funzioni di segreteria e opererà da tramite
tra le parti e il Mandatario. Ad essa dovrà pertanto essere inviata
sia dalle parti che dal Mandatario copia di ogni comunicazione,
documento e verbale. Essa potrà formulare richieste, solleciti,
determinare, richiedere e ricevere gli onorari del Mandatario ed
i diritti amministrativi della Corte.
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4. |
Richiesta
di comparizione
La parte che intende
promuovere l’arbitrato irrituale deve depositare presso la Delegazione
Italiana, o la Sezione della stessa convenuta tra le parti:
- una richiesta di composizione contenente in sintesi gli elementi
di fatto sui quali essa si basa e a cui vanno allegati la documentazione
a sostegno;
- fotocopia del documento contenente la convenzione arbitrale irrituale;
- la prova dell’avvenuto versamento di una quota inizialmente del
50% a suo carico dell’importo massimo dovuto alla Delegazione Italiana
per il compenso del Mandatario e i diritti amministrativi della
Delegazione Italiana, determinata in base alla vigente tariffa ufficiale
della Delegazione Italiana.
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5. |
Risposta
La Sezione designata
dalla Delegazione Italiana per amministrare la procedura comunicherà
alla controparte del ricorrente tale richiesta invitandola a depositare
entro il termine di 30 giorni una risposta avente analogo contenuto,
allegati e versamento alla Delegazione Italiana. Il mancato versamento
del 50% di cui sopra da parte convenuta farà si che la procedura
non avrà seguito, salvo che tale ulteriore versamento non sia effettuato
dal ricorrente.
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6. |
Nomina
del Mandatario
In caso di mancato accordo
delle parti sulla nomina del Mandatario unico, o di suo impedimento
o di sua non conferma da parte della Sezione designata, il Mandatario
sarà nominato dalla Sezione designata, mediante comunicazione inviata
anche alle parti. Il Mandatario potrà essere sostituito dalla Sezione
designata in qualsiasi momento per seri motivi, con provvedimento
motivato.
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7. |
Nomina
del Mandatario in controversie tra più di due parti
Qualora vi siano più
parti resistenti o ricorrenti, ed esse non si raggruppino automaticamente
rispettivamente in un unico gruppo o comunque i componenti di ciascun
gruppo non abbiano piena convergenza di interessi, le parti, con
la stipula del presente Regolamento, accettano che la Sezione nomini
un unico Mandatario.
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8. |
Ricusazione
del Mandatario
Ciascuna parte può ricusare
il Mandatario entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte della Sezione e della sua accettazione del Mandatario.
La ricusazione del Mandatario dovrà essere motivata e su di essa
la Sezione deciderà, accogliendola o rigettandola, dopo averla portata
a conoscenza dell'altra parte e del Mandatario, trascorsi 10 giorni
dal ricevimento dell’atto di ricusazione.
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9. |
Modalità
di espletamento del mandato
Il Mandatario darà esecuzione
al mandato, dando a ciascuna parte la possibilità di esprimere le
proprie ragioni, di fornire gli elementi di fatto a sostegno delle
stesse e di replicare alle ragioni e agli elementi di fatto presentati
dall'altra, assegnando a tal fine alle parti termini ragionevoli
e procedendo in genere con la diligenza del buon padre di famiglia.
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10. |
Sede
e lingua della procedura
Il mandato avrà esecuzione
in Italia e nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano
scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua
italiana.
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11. |
Termine
per la composizione della vertenza
Il mandato dovrà essere
eseguito entro 6 mesi. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori
3 mesi al massimo con il consenso delle parti o in assenza di esso
della Sezione designata. In casi eccezionali una proroga di ulteriori
3 mesi potrà essere concessa dalla Sezione designata. A tal fine
il Mandatario dovrà esporre in dettaglio i motivi per i quali non
gli è possibile decidere entro il termine già prorogato.
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12. |
Sospensione
del termine per la composizione della vertenza
L’arbitro trasmetterà
prontamente alla Sezione le conclusioni precisate dalle parti. La
Sezione liquiderà e comunicherà alle parti gli onorari, i diritti
amministrativi e i costi della procedura ponendoli provvisoriamente
a carico solidale delle parti. Dalla precisazione delle conclusioni
sino al ricevimento da parte della Sezione dell’integrale saldo,
e alla comunicazione di ciò dalla Sezione al Mandatario, il termine
per il deposito della determinazione del Mandatario è sospeso.
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13. |
Forma
della composizione della vertenza
La composizione dovrà
avere forma scritta. Ne saranno consegnati dal Mandatario alla Sezione
designata tanti originali firmati quante sono le parti, più un originale
per tale Sezione. La Sezione provvederà a consegnare a ciascuna
parte un originale firmato.
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14. |
Effetti
della composizione della vertenza
La composizione, effettuata
in base a quanto sopra, sarà obbligatoria per le parti che si impegnano
sin da ora ad accettarla come manifestazione della propria volontà.
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15. |
Accettazione
di decreto ingiuntivo sulla base della composizione
Le parti accettano altresì
che la composizione possa essere posta a base di un ricorso per
decreto ingiuntivo.
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16. |
Consegna
della composizione della vertenza
Il Mandatario dovrà consegnare
la propria composizione della controversia, in tanti originali quante
sono le parti della procedura più uno per la Sezione, solo alla
Segreteria della Sezione Designata dopo la comunicazione che è cessata
la causa di sospensione di cui all’art. 12. Il Mandatario, che non
rispetti tale disposizione rinuncia ad ogni pretesa nei confronti
della Sezione designata per le proprie spettanze. La Sezione consegnerà
sollecitamente alle parti a ricevimento avvenuto delle somme da
essa richieste alle parti la composizione della controversia depositata
dal Mandatario.
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